Dichiarazione tardiva: supplementari fino 28 febbraio
Entro il 28 febbraio, chi non ha fatto (ed era tenuto a farla) la dichiarazione 2021 relativa all’anno d’imposta 2020, può ancora mettersi in regola con un Modello REDDITI tardivo. Ancora 10 giorni, quindi, dopodiché la corsa dei dichiarativi 2021 sarà chiusa definitivamente (per avere assistenza è possibile rivolgersi ai nostri uffici territoriali)
In pratica fino al 28 febbraio qualunque dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 che avrebbe dovuto essere consegnata tramite Modello 730 o Modello REDDITI entro le scadenze ordinarie del 30 settembre o del 30 novembre 2021, sarà sì considerata tardiva, ma a tutti gli effetti valida da un punto di vista tributario, quindi portatrice (fatte salve le sanzioni e gli interessi) dei normali effetti fiscali che qualunque dichiarazione genera. Viceversa, a partire dal 1° marzo 2022, le dichiarazioni non presentate per cui vi era l’obbligo di consegna, saranno considerate automaticamente omesse.
Tra una dichiarazione tardiva e una omessa passa una bella differenza. Per dichiarazione tardiva si intende appunto un modello presentato tardivamente, ma comunque entro 90 giorni rispetto all’ultima scadenza utile del 30 novembre (termine del Modello REDDITI). Una dichiarazione omessa corrisponde invece a un modello non presentato affatto, oppure, se presentato, con un ritardo superiore al margine tollerato dei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria. L’aspetto, allora, di cui va tenuto da conto sono le sanzioni conseguenti all’omissione, che si differenziano a seconda di come il contribuente agisce.
In effetti, sotto questo punto di vista, consegnare un modello 2021 dopo il 28 febbraio 2022 – che, ribadiamo, sarà comunque considerato omesso – comporterà in ogni caso un trattamento di favore in termini di sanzioni rispetto al non consegnarlo affatto. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 471/1997, poi modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 la sanzione applicabile alle dichiarazioni omesse, consegnate però entro la scadenza delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta successivo (ad esempio un Modello REDDITI 2021 presentato entro il 30 novembre 2022) sarà più bassa rispetto a quella prevista per una dichiarazione mai consegnata ma “accertata” dall’Agenzia delle Entrate.
Quindi per capirci, in caso di dichiarazione omessa e mai consegnata la sanzione andrà:
- dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta, partendo comunque da un minimo di 250 euro;
- da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro se invece non erano dovute imposte (aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).
In caso invece di dichiarazione omessa ma presentata entro la scadenza della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo la sanzione amministrativa varierà:
- dal 60 al 120 per cento delle imposte dovute, partendo da un minimo di 200 euro;
- da un minimo di 150 a un massimo di 500 euro se invece non erano dovute imposte.
Vediamo infine il trattamento dei modelli tardivi. Come accennavamo, una dichiarazione tardiva sortisce gli stessi effetti fiscali di un modello consegnato entro i termini ordinari. Per ovvie ragioni, però, non può prescindere dall’irrogazione, seppure in misura lieve, di sanzioni e interessi, mitigati in tal caso dal ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, tramite il quale il contribuente dimostra di voler rimediare, spontaneamente, a una sua inadempienza. Anche in questo caso si distinguono due casistiche:
- dichiarazione tardiva con imposta dovuta;
- dichiarazione tardiva senza imposta dovuta.
Quando l’imposta non è dovuta, il conto è presto fatto perché la sola sanzione è quella fissa di 250 euro legata all’invio tardivo, che però, per effetto del ravvedimento operoso, viene ridotta a 1/10, quindi a 25 euro. Se invece dalla dichiarazione tardiva dovesse risultare un debito d’imposta, si dovranno allora versare, oltre al tributo, anche gli interessi con decorrenza dalla scadenza ordinaria più la sanzione per omesso versamento, calcolata a seconda del momento in cui avviene la tardiva regolarizzazione.
FONTE CAF ACLI