Atenei privati: margine più alto per detrarre l’iscrizione
Rispetto agli ultimi anni, si alza il margine di detraibilità sulle spese universitarie. Il MIUR infatti, nel decreto 1324/2021 dello scorso 23 dicembre – approdato però in Gazzetta Ufficiale solo a febbraio –, ha disposto l’innalzamento delle soglie massime di spesa per l’iscrizione e la frequenza negli atenei privati, su cui nel 730/2022 (redditi 2021) potrà essere applicata la detrazione del 19% (per avere assistenza sul 730 è possibile rivolgersi ai nostri uffici territoriali, alla piattaforma il730.online, oppure prenotare un appuntamento dalla propria utenza myCAF ).
Come di consueto non vi è un unico massimale di spesa, ma ve ne sono diversi a seconda dell’area geografica, dell’ateneo e della macro-area disciplinare nella quale si colloca il singolo corso di insegnamenti frequentato dallo studente (alla fine alleghiamo la tabella); la differenza però, come abbiamo detto, è che il MIUR quest’anno ha elevato i massimali rispetto al passato, quindi in pratica la detrazione che ne conseguirà nel 730 sarà a sua volta più elevata.
Secondo quanto disposto dalla riforma renziana della “buona scuola” (Legge 107/2015), la detrazione del 19% sulle spese d’istruzione è stata incanalata su un doppio binario: da una parte ci sono infatti le spese per l’università (statali e non), dall’altra quelle per le scuole primarie e secondarie. Per queste ultime il vecchio discrimine fra istituti statali e parificati (privati) è venuto a decadere, difatti, secondo il vecchio regolamento, la detrazione sui contributi pagati alle scuole parificate era ammessa entro il limite di quelli pagati alle scuole statali, mentre adesso, indipendentemente dal livello d’istruzione ricevuta e dall’istituto frequentato (non importa se privato o statale), la detrazione del 19% viene comunque calcolata entro un tetto uniforme di spesa (per le spese sostenute nel 2021 la soglia è pari a 800 euro).
Viceversa, per quanto riguarda le spese universitarie, il discrimine fra atenei statali e privati è stato mantenuto, ma è venuto a decadere (almeno in parte) il requisito dell’affinità tra lo specifico corso di laurea frequentato nell’ateneo privato e quello invece tenuto nell’ateneo statale più vicino, in virtù del quale chi frequentava un’università privata avrebbe dovuto, per poter detrarre le sue spese, informarsi sulle tasse dovute nell’università statale più vicina ed affine.
Adesso, invece, le spese sostenute nelle università private, sono detraibili “in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali”.
Ecco perché ogni anno il MIUR aggiorna con un decreto ad hoc le soglie massime di spesa detraibile per chi frequenta università “non statali”. Come accennavamo, ci sono dei massimali distinti a seconda delle zone territoriali in cui ha sede l’ateneo (Nord, Centro o Sud-Isole), e al tempo stesso in relazione alle quattro macro-aree disciplinari ove si colloca il corso, vale a dire area Medica, Sanitaria, Umanistico-Sociale o Tecnico-scientifica.
Quindi, per l’esattezza, ecco qui la tabella contenente gli importi massimi di spesa detraibile nel 730/2022, relativamente all’anno 2021:
Nord | Centro | Sud e Isole | |
Area Medica | € 3.900 | € 3.100 | € 2.900 |
Area Sanitaria | € 3.900 | € 2.900 | € 2.700 |
Area Tecnico-scientifica | € 3.700 | € 2.900 | € 2.600 |
Area Umanistico-Sociale | € 3.200 | € 2.800 | € 2.500 |
Per quanto riguarda invece i corsi post-laurea:
Nord | Centro | Sud e Isole | |
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello. | € 3.900 | € 3.100 | € 2.900 |
FONTE CAF ACLI