Bonus bollette luce-gas: duplice estensione in Dl Aiuti
Col nuovo Decreto Aiuti, fresco di approvazione nel CdM del 2 maggio e in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha nuovamente ritoccato – in senso estensivo – il potenziamento dei bonus sulle utenze luce e gas destinati alle famiglie in difficoltà economiche, prorogandolo a tutto il terzo trimestre 2022. Quindi in buona sostanza bollette più lievi anche nel periodo luglio-settembre dopo il trimestre aprile-giugno per il quale era stata inizialmente disposta la maggiorazione degli sconti. Ma attenzione, perché in aggiunta alla proroga di tre mesi, il testo contiene anche un spostamento in senso retroattivo, già a partire dal 1° gennaio 2022, delle nuove soglie ISEE ai fini dei bonus.
Facciamo un passo indietro. Col Decreto “Energia” dello scorso 21 marzo, adottato per tamponare l’effetto del caro-bollette sulla scia del conflitto in Ucraina, si era deciso di innalzare da 8.265 a 12.000 euro la soglia ISEE entro la quale i due bonus luce-gas avrebbero potuto essere applicati in misura maggiorata nel periodo del secondo trimestre 2022 (aprile-giugno). Adesso invece cosa succede di nuovo? Chiaramente la soglia ISEE elevata a 12.000 euro resta valida, ma non solo ai fini della proroga sul terzo trimestre luglio-settembre, bensì anche a ritroso fin da gennaio. Se infatti il precedente decreto indicava il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022 quale lasso temporale di presentazione delle Dsu ISEE per l’applicazione del nuovo sconto, con l’ultimo Decreto Aiuti il governo interviene retro-attivando l’incentivo “per le dichiarazioni sostitutive uniche presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022”.
In riferimento, quindi, alle bollette del primo trimestre gennaio-marzo, per chi non avesse presentato l’ISEE già nei primi mesi dell’anno, l’effetto pratico del provvedimento sarà la possibilità di vedersi compensare a posteriori la differenza nelle bollette future; altrimenti, laddove la compensazione non fosse possibile, la differenza verrà riconosciuta tramite rimborso. Per quanto riguarda invece l’applicazione dello sconto nelle bollette del terzo trimestre, questo avverrà automaticamente dal 1° luglio al 30 settembre in presenza di un ISEE valido 2022 attestante un valore non superiore a 12.000 euro.
A tal riguardo è sempre bene ricordare che dal 1° gennaio 2021 è subentrata un’importante facilitazione in termini di procedura per la richiesta dei bonus sociali, vale a dire il decadimento dell’obbligo di presentare, oltre all’ISEE, la domanda specifica per farseli applicare in bolletta dal fornitore. Praticamente, con la sola presenza di un ISEE (per il cui calcolo è possibile avvalersi dell’assistenza CAF ACLI) il cui valore sia idoneo ai requisiti del bonus, l’agevolazione verrà applicata automaticamente dal gestore, senza che sia il cliente a farne richiesta. Adesso il testimone passa quindi ad Arera, cioè l’autorità che svolge attività di regolazione e controllo nei settori energetici luce-gas e dei servizi idrici affinché entro il 30 giugno adotti un provvedimento per “ricalibrare” gli sconti alla luce delle nuove disposizioni normative.