Detrazione spese anti Covid: le indicazioni dell’AdE
Tutte le informazioni specifiche sulle spese anti Covid. E’ il focus della Circolare 24/e che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 7 luglio con le indicazioni per la dichiarazione dei redditi 2022 sull’anno d’imposta 2021 riguardanti gli oneri sanitari che includono anche mascherine e tamponi
Dispositivi di protezione e test sanitari rientrano di fatto nella lista delle spese mediche detraibili e sono collocati nel paragrafo della Circolare in cui si parla di “acquisto o affitto di dispositivi medici”; quindi le regole ai fini della detraibilità si rifanno in buona sostanza a quelle note sui dispositivi, dove l’aspetto di maggior rilievo resta quello della marcatura CE.
Entrando nel dettaglio della Circolare “le mascherine chirurgiche (per capirci quelle meno aderenti alla forma del viso, solitamente di colore verde o celeste, ndr) ricadono nell’ambito dei dispositivi medici la cui funzione è evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi, mentre le mascherine Ffp2 e Ffp3, dette anche ‘facciali filtranti’, rientrano nei DPI (dispositivi di protezione individuale, ndr) utilizzati per proteggere chi le indossa dagli agenti esterni, quali goccioline di saliva. Ai fini della detrazione IRPEF della spesa sostenuta per l’acquisto delle mascherine chirurgiche e di quelle Ffp2 e Ffp3 occorre verificare se la singola tipologia di “mascherina protettiva” rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute, tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero”.
In sostanza è di fondamentale importanza che le mascherine acquistate “rispettino i requisiti di marcatura CE”. Quindi lo scontrino di acquisto deve riportare la “descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI”, altrimenti, se lo scontrino non dovesse avere il codice AD o PI, sarà necessaria la dimostrazione – ad esempio dalla confezione – che il prodotto è effettivamente dotato di marcatura CE.
Le istruzioni risentono per altro della nuova normativa circa l’obbligo della tracciabilità delle spese, che comunque presenta delle eccezioni per quanto riguarda l’ambito medico. Il solco in buona sostanza resta sempre quello fra spese in contanti e con la carta, ed è molto evidente nel passaggio dedicato ai tamponi. L’Agenzia parla anzitutto, in termini generali, di “tamponi e test di qualunque tipo (molecolari, sierologici o antigenici) per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati”, che sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, ma con obbligo di pagamento tracciato “se eseguiti da strutture private non accreditate al Servizio Sanitario Nazionale”.
Sul fronte dei tamponi rapidi, sierologici o antigenici svolti in farmacia, la detrazione è ammessa anche se questi ultimi sono stati pagati in contanti: l’importante è che certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i seguenti codici univoci:
983172483 (tampone rapido per i maggiori di 18 anni);
983172420 (tampone rapido per i ragazzi tra 12 e 18 anni).
In conclusione per quanto riguarda i tamponi rapidi fai-da-te, eseguiti a casa in autodiagnosi, ritorna il discorso della marcatura CE che serve esibire qualora lo scontrino non riporti il codice AD attestante la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici.