Bonus Vacanze: nel 730 si recupera la quota del 2021
Occhio a non dimenticare nel 730 il credito del Bonus Vacanze riferito al 2021. Come si ricorderà il bonus “vacanziero”, istituito per i periodi di imposta 2020 e 21 in favore delle famiglie con un ISEE non superiore a 40.000 euro, consisteva, entro una soglia massima di 500 euro, in un beneficio suddiviso in due “rate”: la prima, e più cospicua, applicata nel momento stesso della permanenza presso la struttura aderente, ovvero uno sconto pari all’80% del bonus complessivo spettante – ma appunto entro la suddetta soglia di 500 euro –, e la seconda applicata a posteriori in dichiarazione dei redditi sotto forma di credito d’imposta pari alla quota residua del 20% (per assistenza sul 730 è possibile contattare CAF ACLI Service Roma).
In pratica, come spiega l’Agenzia delle Entrate nell’ultima Circolare 24/e contenente le istruzioni su oneri detraibili, deducibili e crediti d’imposta, il bonus era “da utilizzare per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva”.
A livello di tempistiche, la scadenza entro cui utilizzare l’agevolazione era stata inizialmente fissata al 31 dicembre 2020, ma poi era subentrata una maxi-proroga fino al 31 dicembre 2021. Di conseguenza le dichiarazioni 2022, relative al 2021, costituiscono la sede in cui far valere il credito d’imposta pari al 20% riferito ai Bonus Vacanze utilizzati appunto nell’anno 2021, a condizione che:
- la prima “rata” di bonus pari all’80% sia stata utilizzata in un’unica soluzione presso una struttura situata nel territorio nazionale aderente all’iniziativa o presso un’agenzia di viaggi o un tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia, nonché per il pagamento di un pacchetto turistico offerto in ambito nazionale;
- il totale del corrispettivo sia stato documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicato il codice fiscale del soggetto fruitore.
Per l’esattezza il bonus prevedeva tre diversi livelli economici, a seconda della composizione del nucleo beneficiario, ovvero:
- massimo 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone;
- massimo 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- massimo 150 euro per i nuclei singoli (composti da una sola persona).
Quindi, come abbiamo accennato, a prescindere dal bonus complessivo spettante, l’applicazione è stata concepita in due fasi:
- 80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura ospitante;
- 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Un esempio pratico può aiutarci a capire meglio. Ipotizziamo una famiglia di 4 persone beneficiaria nel 2021 di un bonus massimo pari a 500 euro: a queste condizioni, se il conto presentato dalla struttura fosse stato – facciamo per dire – di 1.000 euro, la prima parte di bonus sarebbe equivalsa a uno sconto immediato pari a 400 euro (80% del bonus). Infine, per chiudere il cerchio, la stessa famiglia potrebbe richiedere oggi la quota residua di bonus non applicata come sconto dall’albergatore, ovvero quel 20% di credito d’imposta nel 730/2022 che nel caso descritto equivarrebbe a una detrazione 100 euro (20% di 500). Va solo ricordato, come ultima precisazione, che tale credito può essere applicato soltanto nel 730 della persona che formalmente risulta titolare del bonus, cioè in pratica il componente della famiglia che a suo tempo ne ha fatto domanda attivandolo tramite l’applicazione IO.
FONTE CAF ACLI