Scuola, domanda NASPI per gli insegnati precari e supplenti 2022
Concluso l’anno scolastico gli insegnati precari e i supplenti possono presentare la domanda per la NASPI: l’indennità mensile di disoccupazione che spetta ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente il proprio posto di lavoro a patto che siano in possesso dei requisiti richiesti per il diritto.
I requisiti per la NASPI
Possono procedere con la domanda chi presenta questi requisiti.
- Essere disoccupati all’atto della domanda. La perdita del lavoro deve avvenire in modo involontario, quindi frutto di licenziamento, scadenza contratto a termine, dimissioni per giusta causa. In caso di dimissioni volontarie, invece, la NASPI spetta soltanto alla neo mamme che si dimettno entro l’anno di vita del figlio o nel caso di dimissioni per giusta causa
- Aver versato 13 settimane (almeno tre mesi) anche non consecutive, di contributi versati nei 4 anni antecedenti alla domanda, quindi alla disoccupazione.
I termini per presentare la domanda?
La domanda di NASPI può essere presentata entro 68 giorni dalla fine del contratto.
Visto che, di norma, i contratti scolastici terminano alla scadenza del 30 giugno, le domande possono essere presentate dal 1° luglio. L’indennità NASPI decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro i primi 8 giorni, oppure dal giorno successivo a quello di presentazione nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno e, comunque, entro il termine di decadenza dei 68 giorni.
Entriamo nel dettaglio con un esempio: prendiamo il caso di un docente precario che termina il suo contratto il 30 giugno e presenta la domanda di disoccupazione il 3 luglio. In questo caso avrà diritto al trattamento a partire dall’ 8 luglio. Nel caso però in cui presentasse la domanda per la Naspi il 5 settembre la decorrenza della misura partirebbe, invece, dal 6 settembre. Tirando le somme, quindi, per gli insegnati precari è più conveniente presentare la domanda il prima possibile così da avere tutti i mesi estivi coperti dell’indennità.
Come fare la domanda
La domanda per la Naspi può essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Sono due le strade che si aprono davanti agli interessati. La prima è quella fai da te, con l’interessato che può presentarla in autonomia sul sito dell’Inps se è in possesso delle credenziali di accesso. La seconda, invece, riguarda la possibilità di affidarsi a un Patronato di fiducia. In questo caso i nostri operatori di Patronato delle ACLI di Roma sono al tuo fianco per guidarti nella compilazione e nell’invio della domanda Naspi all’Inps.
Per trovare la sede del Patronato ACLI Roma a te più vicina clicca qui.
Ti ricordiamo che bisogna presentare la domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti si perde il diritto all’indennità.
Documenti da presentare
- Documento d’identità e codice fiscale
• Coordinate bancarie / postali (Codice IBAN)
• Copia del contratto di lavoro e ultime tre buste paga di cui si è in possesso
• In caso di richiesta degli assegni per il nucleo familiare, sono necessari il CU e la dichiarazione dei redditi (modello 730/Unico) relativi all’anno 2020 dei componenti il nucleo familiare. Eventualmente la richiesta per gli ANF può essere presentata anche successivamente.
Importo e durata NASPI
L’indennità NASPI viene determinata sulla base della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro e viene erogata con un massimale di 1.335,40 euro mensili. Se la retribuzione mensile è stata:
• pari o inferiore a 1.227,55euro, la NASPI mensile sarà pari al 75% della retribuzione stessa.
• superiore a1.227,55 euro l’indennità sarà pari al 75% di 1.227,55 euro più il 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed euro 1.227,55.
La NASPI è erogata per un periodo pari alla metà del periodo lavorato nei 4 anni precedenti alla risoluzione del rapporto di lavoro, fino ad un massimo di 24 mesi.