Ravvedimento speciale 2023, scadenza il 31 marzo
Il 31 marzo 2023 scade l’inedita forma di ravvedimento operoso introdotta “one shot” dall’ultima Legge di Bilancio per sanare (appunto entro il 31 marzo) le dichiarazioni cosiddette “infedeli” relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già formalmente contestate dall’amministrazione. Regolarizzare tali dichiarazioni, fallate da errori od omissioni che hanno inciso sul debito fiscale non correttamente versato, comporterà oltre all’ovvio pagamento della maggiore imposta e dei relativi interessi, anche una sanzione ultra-leggera, ridotta a 1/18 del minimo irrogabile (per assistenza è possibile rivolgersi a CAF ACLI Service Roma).
Ravvedimento speciale: sanzione ridotta a 1/18
Come sappiamo, l’istituto ravvedimento operoso (introdotto nel 1997), prevede un suo calendario e delle tempistiche prestabilite: quindi, per rendere l’idea del raffronto tra un normale ravvedimento e quello “speciale” disposto dalla manovra 2023, si può mettere in evidenza che la misura della sanzione più lieve, normalmente pari a 1/10 dell’imposta dovuta (se pagata entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’adempimento), col ravvedimento “speciale” viene appunto ridotta a 1/18.
Ravvedimento speciale: come applicarlo
Sarà dunque necessario entro il 31 marzo presentare una dichiarazione integrativa (Modello REDDITI) per mettere una toppa sulle irregolarità o le omissioni commesse nelle dichiarazioni presentate in buona sostanza fino all’anno scorso, quindi dal 2022 (relative all’anno d’imposta 2021) all’ingiù (2021 sul 2020, 2020 sul 2019, ecc ecc). Il punto, insomma, è che deve esserci all’origine una dichiarazione validamente presentata.
Ravvedimento speciale: per quali errori si applica
Le irregolarità ed omissioni sotto la lente del ravvedimento “speciale” possono essere quelle che di solito sono all’ordine del giorno quando si fa la dichiarazione: ad esempio la detrazione o deduzione non spettante di una certa spesa che però era stata comunque inserita, oppure un figlio o un genitore messi a carico che però non lo erano, o viceversa l’omissione di una CU relativa a un certo reddito percepito nell’anno d’imposta che di conseguenza aveva fatto abbassare la soglia dell’imponibile.
Nello stesso tempo, oltre alla consegna del modello integrativo, si dovrà effettuare il pagamento in prima rata o unica soluzione:
- dell’imposta;
- degli interessi dovuti;
- delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.
FONTE CAF ACLI