Insegnante precario: domanda indennità naspi 2023, attenzione alla scadenza
La fine dell’anno scolastico, come sempre smuove tantissimi insegnanti precari e supplenti che rientrano nel pieno diritto di beneficiare della Naspi per il periodo che va dalla cessazione dell’attività lavorativa alla nuova nomina e quindi alla ripresa dell’attività lavorativa.
Per accedere all’indennità di disoccupazione Naspi 2023, quali sono i requisiti? Qual è la documentazione richiesta? Quali i termini di presentazione della domanda?
Quali sono i requisiti per la Naspi?
- Lo stato di disoccupazione e l’immediata disponibilità da parte del lavoratore al centro per l’impiego;
Come sempre, non guasta mai ripeterlo, si considera disoccupato colui che abbia perso involontariamente il lavoro e che dichiara la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Vengono esclusi dalla Naspi i lavoratori il cui rapporto di lavoro cessi a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Nei 15 giorni successivi alla domanda di Naspi il richiedente deve recarsi preso il Centro per l’Impiego.
- Il requisito contributivo
Per requisito contributivo si intende le 13 settimane di contribuzione versate nell’arco dei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Dal 2022 è stato eliminato il requisito dei 30 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi.
Quali sono i documenti richiesti?
- Copia del contratto di lavoro e ultime tre buste paga in possesso
- Iban bancario o postale per accredito Naspi
- Documento d’identità, in corso di validità
Quali sono i termini di presentazione della domanda di disoccupazione per gli insegnanti?
La domanda Naspi deve essere presentata entro 68 giorni dalla fine del contratto di lavoro; considerando che i contratti scolastici scadono di media entro il 30 giugno, si può presentare domanda dal 1° luglio. La Naspi decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se viene fatta entro gli 8 giorni o dal giorno successivo alla domanda se la stessa viene effettuata dopo l’ottavo giorno dalla cessazione, tutto sempre entro il termine dei 68 giorni.
La durata della Naspi, invece, varia da lavoratore al lavoratore e dipende dai contributi versati nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro, ed è pari alla metà delle settimane di contributi presenti in questo arco temporale per un massimo di 24 mesi. Se un lavoratore nei 4 anni precedenti ha sempre lavorato spetteranno 24 mesi di naspi, se, invece, negli ultimi quattro anni sono stati versati ad esempio solo 12 mesi di contributi la Naspi verrà erogata soltanto per 6 mesi
Anche l’importo della misura viene definito dagli ultimi 4 anni di lavoro, infatti l’importo della Naspi è pari al 75% delle retribuzioni medie mensili degli ultimi 4 anni lavorativi. A partire dal quarto mese l’indennità decresce del 4%.
FONTE PATRONATO ACLI