L’omessa asseverazione fa decadere il Superbonus 110
Superbonus e lavori antisismici: serve l’asseverazione ante operam
Il caso riguarda un soggetto privato ha avviato un intervento edilizio su un immobile di proprietà accatastato attualmente come C/6, ma destinato ad essere trasformato in abitazione al termine dei lavori. Secondo il contribuente si tratta appunto di interventi di riduzione del rischio sismico dell’edificio che possono beneficiare della detrazione al 110% nel limite di spesa paria 96.000 euro. La persona riferisce inoltre di essersi avvalsa di un ingegnere asseveratore che ha provveduto a predisporre e trasmettere digitalmente la documentazione richiesta. Tuttavia, alla comunicazione di inizio lavori inviata sportello del Comune competente, non è stata allegata né l’asseverazione di rischio sismico ante operam, né la relazione illustrativa della classificazione sismica. Il contribuente chiede quindi se tale omissione possa compromettere l’applicazione del Superbonus 110 (sceso al 90% da gennaio 2023) o se invece possa essere assimilata ad una violazione meramente formale non pregiudizievole ai fini della detrazione.
Superbonus e lavori antisismici: il rischio di far decadere la detrazione
La risposta dell’Agenzia propende seccamente verso la prima ipotesi. I tecnici premettono anzitutto che l’obbligo di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell’intervento è disposto dal decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive appunto come tale adempimento debba essere tempestivo e attuato, comunque, prima dell’inizio dei lavori. Di conseguenza la prassi dell’Agenzia (Circolare AdE 28/2022) non può che specificare che la tardiva od omessa presentazione dell’asseverazione non consente l’accesso al beneficio fiscale; quindi, tornando al dubbio tra errore formale/non formale, si tratta di una violazione che non può essere considerata “meramente” formale visto che l’asseverazione cd ante operam è un documento necessario ai fini del controllo dei presupposti fiscali.
Superbonus: con la remissione in bonis può essere recuperato
C’è però una ciambella di salvataggio e si chiama remissione in bonis, cioè l’istituto previsto per consentire ai contribuenti di sanare una certa violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Dicendo “prima dichiarazione utile” il legislatore intende la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della prima quota di Superbonus, quindi nella fattispecie – ipotizzando che il contribuente si riferisca a dei lavori eseguiti nel 2022 (quando ancora era in vigore la maxi formula del 110, poi appunto scesa a 90%) – la “prima dichiarazione utile” è quella di adesso del 2023, il cui termine ultimo scade il 30 novembre di quest’anno.
(Fonte: Fiscooggi.it)