730 congiunto valido per coppie sposate e unioni civili
Si chiama 730 congiunto perché consente la presentazione, nello stesso momento, di due modelli distinti, su cui vengono dichiarati rispettivamente i redditi e le spese dei due coniugi.
Il fatto però di presentare i due modelli – A e B – in forma congiunta, non vuol dire che i redditi e le spese del coniuge A e del coniuge B vengano sommati: i soggetti sono cioè considerati distinti dal punto di vista fiscale, quindi i loro redditi restano comunque tassati separatamente.
I coniugi possono quindi affidarsi a CAF ACLI Service Roma per l’elaborazione e la trasmissione del loro Modello 730 congiunto.
730 congiunto sia per le coppie sposate che per le unioni civili
A decorrere dal 2017, cogli effetti della Legge Cirinnà, oltre che per le coppie sposate, l’uso del 730 congiunto è stato allargato ai componenti dello stesso sesso facenti parte di un’unione civile regolarmente registrata in Comune. A differenza dell’ex modello Unico (ora Modello Redditi) che non contemplata tale possibilità, il 730 prevede appunto la possibilità di avvalersi della forma congiunta, sia per tassare i redditi propri e quelli del coniuge/unito civilmente sia per detrarne le relative spese.
730 congiunto: quando non è consentito?
La forma del 730 congiunto non può essere utilizzata
- in caso di convivenza more uxorio;
- per conto di persone incapaci;
- nel caso di decesso di uno dei coniugi/uniti civilmente avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
730 congiunto: come va presentato?
La dichiarazione congiunta è quindi l’unione di due 730 che di fatto sono identici a tutti gli altri modelli. L’unica differenza sta nei frontespizi. Sul modello, infatti, del coniuge/unito civilmente che fra i due viene identificato quale dichiarante, verrà barrata sia l’omonima casella denominata “dichiarante” sia quella che riporta la dicitura “dichiarazione congiunta”, questo perché il soggetto dichiarante sarà quello che indicherà il proprio sostituto d’imposta, da cui poi verranno effettuati i conguagli sulla busta paga. L’altro soggetto invece dovrà semplicemente barrare sul frontespizio la casella della “dichiarazione congiunta”.
730 congiunto: quando è possibile utilizzarlo?
Per poter fare il 730 congiunto è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
- entrambi i coniugi/uniti civilmente possiedono tipologie di redditi che possono essere dichiarate nel modello 730 (lavoro dipendente o assimilati, terreni/fabbricati, capitale, prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ecc);
- almeno uno dei due coniugi/uniti civilmente ha un sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio al momento della presentazione del modello.
730 congiunto: perché viene fatto e quali vantaggi comporta?
La condizione, per così dire, “ideale”, in cui è vantaggioso presentare il 730 congiunto è quella in cui uno dei due soggetti non sia provvisto di un sostituto d’imposta. Il principale vantaggio del 730 congiunto consiste quindi nel fatto che al coniuge/unito civilmente sprovvisto di sostituto viene data l’opportunità di ricorrere al sostituto dell’altro coniuge (il dichiarante) al fine di recuperare gli eventuali rimborsi o di pagare il debito direttamente attraverso la busta paga del dichiarante stesso.