Contributi previdenziali: la prescrizione è di 5 anni
L’estratto conto contributivo rappresenta uno strumento fondamentale che consente ai lavoratori di verificare l’accuratezza dei dati relativi alla propria posizione assicurativa, anomalie apparentemente banali possono provocare ritardi di mesi nella liquidazione della pensione.
Esistono diverse casistiche riguardanti periodi mancanti, e tra le più comuni figurano:
Errori anagrafici
È frequente riscontrare errori anagrafici che rendono difficile risalire alla posizione assicurativa del cittadino. La “chiave” degli estratti contributivi è il codice fiscale, il quale nel corso degli anni può subire variazioni, ad esempio a causa dell’introduzione di un secondo nome non considerato nella codifica iniziale.
Assenza dei contributi figurativi
Nei periodi in cui il datore di lavoro non versa i contributi a causa di malattia, gravidanza o infortunio, il periodo è comunque riconosciuto ai fini previdenziali. Nel caso in cui questi periodi non risultino nell’estratto conto, è possibile avviare una procedura per garantirne l’accredito corretto. Analogamente, i periodi di servizio militare o servizi sostitutivi possono essere inclusi nell’estratto conto.
Omissione dei contributi da parte del datore di lavoro
Qualora manchino contributi a causa dell’omissione del datore di lavoro, è possibile recuperare queste omissioni senza costi aggiuntivi per il cittadino, attraverso un’istanza presso l’Istituto previdenziale. Tuttavia, è cruciale evitare la prescrizione, che renderebbe impossibile tale recupero. Pertanto, è consigliabile richiedere tempestivamente l’estratto conto contributivo anziché attendere il momento del pensionamento.
Prescrizione quinquennale
Il termine di prescrizione per il versamento e il recupero dei contributi è di 5 anni, a meno che il lavoratore o i suoi superstiti non segnalino all’INPS l’esistenza di un rapporto di lavoro non dichiarato (lavoro nero). In questo caso, il termine si estende a 10 anni. È importante notare che la denuncia del lavoratore deve avvenire prima della scadenza della prescrizione quinquennale per attivare il meccanismo di raddoppio della prescrizione da cinque a dieci anni.
FONTE PATRONATO ACLI