Bonus prima casa under 36; le novità dopo la manovra 2024
Il Bonus prima casa under 36, introdotto dal Decreto Sostegni-bis 73/2021, è entrato in vigore a partire dal 26 maggio 2021. Prevede la possibilità di accedere, nella misura dell’80%, al cosiddetto Fondo di garanzia dei mutui prima casa per i single o le giovani coppie di età non superiore a 36 anni con un ISEE familiare entro la soglia di 40.000 euro.
Cos’è il bonus prima casa under 36?
Il Bonus prima casa under 36, scaduto il 31.12.23, racchiudeva una serie di misure fiscali non più prorogate dalla Legge di Bilancio 2024, che erano state introdotte nel 2021 con lo scopo di favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età non superiore a 36 anni di età che avessero un ISEE non superiore a 40.000 euro per il cui calcolo è possibile richiedere l’assistenza CAF ACLI.
Queste misure venivano applicate in seguito all’acquisto dell’immobile “prima casa” estendendosi inoltre alle relative pertinenze (box e/o cantine). Comportavano in pratica l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, più la possibilità di usufruire sulla dichiarazione dei redditi di un credito pari all’eventuale IVA versata sull’acquisto.
Nel 2024 resta comunque valido – in presenza dei requisiti sopra indicati – l’accesso agevolato al Fondo di garanzia dei mutui per la prima casa nella misura dell’80%.
Bonus prima casa under 36: quali sono le agevolazioni?
Il Bonus prima casa under 36 comprende due tipologie di agevolazioni:
- l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa (tutt’ora valido);
- i benefici fiscali sulla tassazione applicata all’acquisto (non più validi – perchè non prorogati – dopo il 31.12.23).
L’ACCESSO AL CREDITO
Su questo primo fronte le agevolazioni riguardano il cosiddetto Fondo di Garanzia per la prima casa, che in realtà esiste già dal 2013. Nel caso però degli under 36, rispetto alla misura canonica del 50%, la garanzia statale viene elevata all’80% in presenza dei requisiti (sia ISEE che anagrafici) che esponiamo al paragrafo successivo.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Il secondo fronte era invece quello delle agevolazioni di natura fiscale sulle imposte legate agli atti di acquisto della prima casa, rimaste in vigore fino al 31.12.23, ovvero:
- l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale;
- la riduzione del 50% sugli onorari notarili;
- il credito d’imposta (sugli atti soggetti ad IVA) pari all’IVA corrisposta, credito che poi poteva essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero poteva essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.
Bonus prima casa under 36: quali sono i requisiti?
Per poter usufruire delle garanzie speciali pari all’80% (cosiddetto Fondo di garanzia) ai fini del mutuo sull’acquisto della prima casa, l’acquirente, o entrambi i componenti della coppia che costituisce il nucleo, devono avere i seguenti requisiti:
- un’età inferiore ai 36 anni: cioè non deve ancora averli compiuti 36 nell’anno in cui richiede l’agevolazione;
- un ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro (contatta CAF ACLI per la tua elaborazione ISEE).
In più, la Legge di Bilancio 2024 ha allargato la platea dei potenziali beneficiari del Fondo includendo anche i nuclei cosiddetti “fragili” con:
- tre figli di età inferiore a 21 anni + ISEE non superiore a 40.000 euro annui (per i quali è prevista una garanzia pari all’80%);
- quattro figli di età inferiore a 21 anni + ISEE non superiore a 45.000 euro annui (per i quali è prevista una garanzia pari all’85%);
- cinque o più figli di età inferiore a 21 anni + ISEE non superiore a 50.000 euro annui (per i quali è prevista una garanzia pari al 90%).
Acquisto prima casa: i requisiti per le agevolazioni
In linea generale, le agevolazioni previste per l’acquisto della cosiddetta “prima casa” vengono riconosciute solo in presenza di alcune specifiche condizioni. Anzitutto l’abitazione acquistata deve rientrare nelle seguenti categorie catastali:
A/2 (abitazioni di tipo civile);
A/3 (abitazioni di tipo economico);
A/4 (abitazioni di tipo popolare);
A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
A/6 (abitazione di tipo rurale);
A/7 (abitazioni in villini);
A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Inoltre le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze classificate nelle seguenti categorie catastali (ma limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria):
C/2 (magazzini e locali di deposito);
C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse);
C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Altra fondamentale condizione è il luogo in cui si trova l’immobile. Per usufruire infatti dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se invece l’acquirente risiede in un altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto della nuova casa è tenuto a trasferire la residenza nel Comune dov’è situato l’immobile; il cambio di residenza si considera quindi avvenuto nel momento in cui l’interessato presenta la dichiarazione di trasferimento.
Inoltre per poter richiedere le agevolazioni prima casa occorre dichiarare di:
- non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
- non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni “prima casa”.
Però dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che lo venda entro un anno dal nuovo acquisto.
Come richiedere il bonus prima casa under 36?
La richiesta per accedere al Fondo di Garanzia per l’acquisto dell’immobile prima casa, va presentata dai giovani in possesso dei suddetti requisiti ISEE/anagrafici alla banca o all’istituto finanziario presso cui si vuole accendere il mutuo. Dopo il 31.12.23 non si potrà però usufruire delle annesse agevolazioni fiscali in seguito all’acquisto dell’immobile.
FONTE CAF ACLI