Addio RdC, è partito l’Assegno di inclusione
L’Assegno di Inclusione, introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 (poi convertito nella Legge 85 del 3 luglio 2023), è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.
I requisiti per poter accedere a questa misura economica di incentivo all’inclusione sociale e professionale sono di varia natura: anzitutto potranno beneficiarne solo i richiedenti che fanno parte di nuclei familiari al cui interno siano presenti determinati soggetti (ad esempio persone disabili, minori, ecc) e ovviamente bisognerà tener conto anche dell’ISEE familiare, che non dovrà superare la soglia di 9.630 euro.
Per il calcolo ISEE sarà possibile rivolgersi alle sedi CAF ACLI Service Roma oppure richiedere assistenza online tramite l’area myCAF, mentre per la domanda vera e propria di Assegno, da presentare dopo essersi dotati dell’ISEE familiare, bisognerà procedere tramite la procedura telematica INPS oppure tramite gli enti di patronato, così come prevede l’iter del Reddito di Cittadinanza.
Assegno di Inclusione: che cos’è?
L’Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico ai fini dell’inclusione sociale e professionale, che dal 1° gennaio 2024 sostituisce il Reddito di Cittadinanza. La sua erogazione è condizionata al possesso di requisiti di varia natura (economici, di residenza/cittadinanza, di composizione del nucleo familiare) ma soprattutto è legata a doppio filo alla condizione di aderire a un percorso personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
Assegno di Inclusione: che requisiti servono, chi può chiederlo
L’erogazione dell’Assegno di Inclusione è sottoposta ai seguenti requisiti…
REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE
L’Assegno di Inclusione viene riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno un componente:
- disabile;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO
Nel momento in cui viene fatta domanda di Assegno di Inclusione (e per tutta la durata del beneficio) il richiedente deve risultare:
- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o ancora titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D.Lgs 251/ 2007;
- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
REQUISITI SOGGETTIVI
Chi richiede l’Assegno di Inclusione:
- non deve risultare sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
Non possono inoltre percepire l’Assegno di Inclusione i nuclei familiari al cui interno ci sia un componente che risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie scattate nei 12 mesi precedenti alla domanda di Assegno, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della Legge 604/1966.
REQUISITI ECONOMICI ISEE
Ai fini dell’Assegno di Inclusione, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso allo stesso tempo di questi due requisiti economici:
- un ISEE valido il cui valore non sia superiore alla soglia di 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, verrà calcolato un ISEE della tipologia “minori”);
- un valore del reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza*;
- se invece il nucleo familiare fosse tutto composto da persone di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni assieme ad altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si alzerebbe a 7.560 euro, moltiplicati sempre per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
* In pratica, i parametri della scala di equivalenza sono dei valori numerici che entrano in azione nel momento in cui siano presenti nel nucleo uno o più soggetti cosiddetti “fragili”. Ciascuna tipologia di soggetto fragile è quindi associata a un determinato parametro/valore che verrà poi sommato agli altri, dopodiché la somma totale verrà moltiplicata per la soglia economica ISEE di riferimento, che dunque si alzerà rispetto ai livelli ordinari di 6.000 o 7.650 euro.
Il parametro/valore di partenza associato al nucleo è sempre pari a 1.
Oltre a questo primo parametro ce ne sono altri sei, associati alle rispettive tipologie di soggetti fragili:
- 0,5 per ciascun componente non autosufficiente o con disabilità;
- 0,4 per ciascun componente di età pari o superiore a 60 anni;
- 0,4 per ciascun componente maggiorenne con carichi di cura;
- 0,3 per ciascun componente adulto in condizioni di grave disagio bio-psicosociale e inserito nei programmi di cura e di assistenza certificati dalla PA;
- 0,15 per ciascun minore fino a due minori;
- 0,1 per ciascun altro minore oltre il secondo (quindi dal terzo minore in poi).
Facciamo un esempio pratico…
Ipotizziamo un nucleo che abbia al suo interno, oltre a due coniugi che non siano soggetti “fragili”, una persona 60enne + due figli minori; in tal caso per capire qual è la soglia ISEE entro cui il nucleo potrà avere accesso all’Assegno di Inclusione, il calcolo da fare sarebbe il seguente:
- 1 (ovvero il parametro di equivalenza di ciascun nucleo)
- + 0,4 (membro 60enne)
- + 0,15 (primo figlio minore)
- + 0,15 (secondo figlio minore)
- = 1,7
- a questo punto il parametro di equivalenza complessivo, pari appunto al valore di 1,7, andrà moltiplicato per 6.000 (cioè la soglia ISEE standard) e darebbe una soglia finale di 10.200 euro; quindi vorrebbe dire che un nucleo così composto (marito + moglie + due figli minori + un 60 enne) avrebbe diritto ad accedere all’Assegno di Inclusione presentando un ISEE non superiore a 10.200 euro.
REQUISITI ECONOMICI PATRIMONIALI
Per poter ottenere l’Assegno di Inclusione sono inoltre previsti i seguenti paletti patrimoniali:
- il valore della casa di abitazione non deve superare 150.000 euro;
- il valore del patrimonio immobiliare complessivo (esclusa la casa di abitazione) calcolato ai fini IMU non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro e incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo (i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo);
- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, o avere piena disponibilità, di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, o avere piena disponibilità, di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.
Assegno di Inclusione: qual è l’importo del beneficio?
L’importo dell’Assegno di Inclusione, che non può essere comunque inferiore a 480 euro annui, è composto da due componenti (stesso principio ereditato dal RdC):
- un’integrazione al reddito familiare fino a 6.000 euro annui, oppure 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione regolarmente registrato, fino ad un massimo di 3.360 euro o 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Assegno di Inclusione: come viene erogato?
Il contributo economico dell’Assegno di Inclusione viene erogato attraverso una carta elettronica ricaricabile denominata Carta di Inclusione con la quale, oltre ai versamenti tracciabili, possono essere eseguiti:
- prelievi in contante entro un limite mensile di 100 euro per un singola persona, moltiplicato per la scala di equivalenza;
- un bonifico mensile in favore dell’eventuale locatore indicato nel contratto di locazione.
Assegno di Inclusione: come fare domanda
Per fare domanda ai fini dell’Assegno di Inclusione, bisogna anzitutto dotarsi di un ISEE valido, servizio per cui è possibile rivolgersi a una sede CAF ACLI Service Roma, oppure richiedere assistenza online tramite l’area myCAF; poi, una volta in possesso dell’ISEE si deve inoltrare la domanda vera e propria:
- tramite i sistemi telematici del portale INPS;
- oppure chiedendo assistenza a un ente di Patronato.
Infine, per tutti gli ulteriori obblighi scolastici, formativi o di inclusione del soggetto beneficiario in percorsi sociali e professionali, rimandiamo alle informazioni ripotate sul sito del Ministero del Lavoro.