Bonus Acqua potabile: domande fino al 28 febbraio
Fino al 28 febbraio ci sarà tempo per trasmettere online, direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate o con l’ausilio di un intermediario, il modello telematico per farsi accreditare sulla precompilata 2024 (o comunque per usufruirne col metodo della compensazione) il cosiddetto Bonus Acqua potabile, cioè il credito d’imposta riconosciuto a persone fisiche, imprese, esercenti ed enti non commerciali, per determinato acquisti relativi all’ottimizzazione (domestica e non) del consumo d’acqua.
Bonus Acqua potabile 2024: chi ne ha diritto
Il Bonus Acqua potabile è pari al 50% delle spese sostenute nell’anno 2023 per “l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti”. Nel modello praticamente vanno indicate le informazioni complessive relative all’acquisto, quindi non solo l’importo sostenuto, ma anche il beneficiario e i dati catastali dell’immobile al quale i prodotti acquistati sono destinati.
Bonus Acqua potabile: cosa serve per applicarlo
Inizialmente il bonus fu introdotto per il solo biennio 2021-2022 (sugli acquisti effettuati rispettivamente nel 2020 e 21), ma successivamente ne è stata disposta la proroga anche per il 2023 (acquisti 2022), e la stessa cosa si è poi ripetuta col provvedimento AdE del 9 gennaio scorso, nel quale appunto è contenuta l’ulteriore proroga estesa al 2024 per gli acquisti del 2023. Chiaramente, per avere la certezza che il bonus venga accreditato, serve la pezza d’appoggio documentale della fattura elettronica, o comunque del documento commerciale rilasciato dal negozio o dalla ditta in cui dev’essere riportato il codice fiscale del titolare dell’acquisto richiedente il credito. Acquisto che oltretutto dev’essere stato effettuato con sistemi di pagamento tracciabili (non in contanti).
Bonus Acqua potabile: come viene applicato
Come abbiamo accennato, il credito è riconosciuto in dichiarazione dei redditi, oppure in compensazione col modello F24, nella misura del 50% delle spese effettuate (vale quindi il solito principio di cassa come per le normali detrazioni), ferme restando le seguenti soglie massime di spesa previste per l’applicazione:
- 1.000 euro per ciascun immobile di cui sia titolare una persona fisica;
- 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.
Va ricordato però che il bonus è limitato a uno stanziamento complessivo pari a 5 milioni di euro l’anno. Questo significa che l’Agenzia, dovendosi muovere appunto entro lo “steccato” dei 5 milioni, calcolerà la percentuale del credito rapportando l’importo delle risorse a disposizione (5 mln) con all’ammontare complessivo del credito risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.
FONTE CAF ACLI