Principio di cassa anche su oneri medici pagati dal fondo
Non si sfugge al principio di cassa, ossia quella regola secondo cui una spesa è detraibile solo in relazione all’anno d’imposta in cui viene effettivamente sostenuta. Il principio, insomma, vale sempre, anche nel caso in cui un erede voglia detrarre nella dichiarazione dei redditi presentata a nome del de cuius le spese fatturate dalla struttura sanitaria nell’anno del decesso ma di fatto pagate dal fondo assicurativo (al quale il deceduto era iscritto) l’anno successivo.
Il caso è stato analizzato da una risposta dell’Agenzia delle Entrate (n. 43 del 15 febbraio) a seguito di una domanda posta dalla moglie di una persona deceduta che in vita era appunto iscritta a un fondo sanitario di dirigenti aziendali. I contributi versati al fondo non erano deducibili dal reddito complessivo, e nell’anno successivo al decesso il fondo ha pagato direttamente a una struttura sanitaria una fattura intestata al de cuius, a fronte di prestazioni sanitarie resegli l’anno precedente. L’erede ha quindi domandato se queste spese sanitarie pagate dal fondo possano comunque essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi del de cuius relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’emissione della fattura e non in quello in cui è avvenuto il pagamento effettivo.
Posto che in linea generale l’ordinamento fiscale ammette la detraibilità delle spese mediche anche se queste vengono sostenute direttamente dai fondi sanitari per conto degli iscritti – a condizione che i premi assicurativi non siano già deducibili in dichiarazione –, il caso in esame presenta però un problema diverso, cioè di tempistica delle spese. Sebbene infatti si considerino rimaste a carico (e quindi detraibili) anche le spese sanitarie rimborsate a posteriori o direttamente sostenute dai fondi assicurativi per effetto dei premi versati dal contribuente, la soluzione specifica prospettata dall’erede del de cuius, in base alla quale “le spese sanitarie debbano essere portate in detrazione nell’anno di emissione della fattura, e non in quello in cui è avvenuto il pagamento da parte del Fondo” non è applicabile, proprio in virtù di quel principio di cassa che è alla base della detraibilità di ogni spesa/onere.
Non è quindi in discussione la detraibilità in quanto tale della tipologia di onere, che appunto rientra perfettamente nell’applicazione del beneficio fiscale, ma la tempistica con cui l’onere è stato sostenuto, non conforme al principio di cassa. In buona sostanza il fondo avrebbe dovuto pagare quella spesa nell’anno stesso in cui la struttura sanitaria l’aveva fatturata, anno in cui il de cuius è poi deceduto, e in tal caso l’erede avrebbe potuto detrarla nel 730 relativo all’annualità del decesso. Essendo stata però sostenuta l’anno successivo a quello di fatturazione, il coniuge non potrà detrarla come se fosse stata pagata in quell’anno.