Assegno invalidità civile; ok svolgimento attività lavorativa ma entro certi limiti di reddito
L’Assegno di Invalidità Civile è riconosciuto agli invalidi civili con un’età compresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una invalidità civile compresa tra il 74% ed il 99%. Come per la pensione di invalidità civile parliamo di un sostegno a carattere assistenziale, pertanto vanno rispettati determinati requisiti reddituali.
I destinatari dell’assegno d’invalidità
La prestazione è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia: a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio.
Il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’invalidità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2024, a 313,33 € al mese. Inoltre, non è soggetta al prelievo Irpef.
Il reddito rilevante
Per avere diritto all’Assegno di Invalidità Civile, gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali che, per l’anno 2024, non possono eccedere il valore di 5.725,46 euro. Nella determinazione del reddito rilevante si rammenta che sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
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La compatibilità con altre prestazioni di invalidità
L’assegno mensile è incompatibile con le prestazioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate. Non ci sono invece ostacoli al riconoscimento di un’altra prestazione di tipo previdenziale non di invalidità (es. pensione di vecchiaia o pensione anticipata, pensione ai superstiti) fermo restando tuttavia che il limite di reddito annuo personale resti al di sotto del limite di reddito stabilito dalla norma.
La compatibilità con attività lavorativa
Il beneficiario dell’assegno mensile può svolgere attività lavorativa purché non superi il limite di reddito previsto per il riconoscimento della prestazione.
La trasformazione
La prestazione viene attualmente erogata fino al 67° anno di età. Al compimento di suddetta età l’assegno d’invalidità si trasforma automaticamente in assegno sociale.
FONTE PATRONATO ACLI