Detrazione sussidi DSA senza nessun limite di spesa
Il nesso funzionale tra l’acquisto del sussidio tecnico o dello strumento compensativo e la tipologia di disturbo certificata dal SSN è la base applicativa per poter riconoscere la detrazione del 19% sulle spese effettuate a favore dei minorenni o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. L’acquisto degli strumenti compensativi e dei sussidi tecnici/informatici necessari all’apprendimento (anche delle lingue straniere) o per lo meno che favoriscano la comunicazione verbale in caso di alunni minorenni o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico (DSA) è detraibile nel 730 già da diversi anni, per l’esattezza a partire dall’anno d’imposta 2018 (per avere assistenza sull’elaborazione del modello è possibile affidarsi ai consulenti di CAF ACLI Service Roma).
Detrazione sussidi DSA: cosa occorre per chiederla
Per usufruire del bonus è fondamentale, ovviamente, che il genitore sia in possesso di una certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale e che le spese siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato. Il documento, indifferentemente, potrebbe comunque anche essere intestato al familiare che ha sostenuto la spese, ma in tal caso non potrebbe mancare il nominativo del familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.
Come riportato su Fiscooggi.it, rivista online dell’Agenzia Entrate, “secondo il MIUR sono oltre 250mila i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado affetti da disturbi della lettura, della scrittura e del calcolo (in pratica, tre alunni su cento). Solo per la dislessia (il disturbo mediamente più diffuso), questo numero sale a circa 2 milioni se si considerano anche le persone non in età scolastica”. Cifre dunque considerevoli che meritavano un’attenzione specifica da parte del legislatore.
Sussidi DSA: quali disturbi rientrano nella detrazione
Per chiarire allora in quale campo ci muoviamo, è bene anzitutto definire i disturbi che ricadono nel raggio della detrazione:
- la dislessia, che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- la disgrafia, un disturbo neuromotorio della scrittura;
- la disortografia, anch’essa, come la disgrafia, relativa all’apprendimento della scrittura, che si manifesta specificatamente nei processi di trascrizione dal linguaggio parlato allo scritto (ad esempio quando, pur pronunciando correttamente un vocabolo, se ne omettono delle doppie al momento di scriverlo);
- la discalculia, che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.
Si tratta in sostanza di quattro disturbi che possono manifestarsi (separatamente o anche insieme) in presenza di capacità cognitive adeguate, quindi in soggetti di fatto sani – cioè non affetti da patologie neurologiche gravi né da deficit sensoriali –, ma che possono comunque costituire una seria limitazione per alcune attività della vita quotidiana, tra cui appunto l’apprendimento.
Disturbi apprendimento: quali strumenti si detraggono
Come riportato allora nella lettera “e-ter” dell’articolo 15, comma 1, del Tuir, le spese che danno diritto alla detrazione sono quelle sostenute per:
- l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici/informatici necessari all’apprendimento;
- l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
Ma cosa si intende per “strumenti compensativi”? Sono in pratica quegli strumenti – didattici e tecnologici – che aiutano a svolgere le attività in cui l’alunno è deficitario, “compensando”, quindi, il limite fisiologico del suo processo di apprendimento con un supporto materiale. Parliamo ad esempio:
- della sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- del registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- dei programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- della calcolatrice o altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
- infine di altri strumenti, anche se tecnologicamente meno evoluti, come tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
Detrazione sussidi DSA: nessuna franchigia sull’importo nel 730
Definendo invece gli aspetti operativi della detrazione, va notato come questa tipologia di spesa non sia stata fatta rientrare nella macro-categoria di quelle mediche tradizionalmente intese. Di conseguenza l’ordinamento non prevede la classica franchigia dei 129,11 euro; ciò significa che la detrazione, applicata sempre nella misura standard del 19%, verrà comunque calcolata sull’intero importo speso e non sulla quota eccedente la suddetta franchigia. Non sono previste nemmeno delle soglie massime di spesa oltre le quali il beneficio sarà inapplicabile, cosa che invece accade con le spese d’istruzione, fermo restando – come si diceva all’inizio – la dimostrazione del nesso funzionale tra lo strumento tecnico acquistato e il disturbo certificato dal SSN.
FONTE CAF ACLI