Auto disabili: non serve certificazione per l’IVA al 4%
Il conducente disabile, per usufruire dell’IVA al 4% sull’acquisto del veicolo, non è più obbligato alla presentazione della certificazione di handicap o d’invalidità. Basterà quindi presentare al concessionario la patente o addirittura il “foglio rosa” ai fini dell’agevolazione. È un tema sul quale, da quando il DL 121/2021 ha introdotto una semplificazione normativa sui benefici IVA a vantaggio delle persone invalide abilitate alla guida, abbiamo spesso ricevuto dubbi e richieste di chiarimento da parte dei lettori che ci seguono.
IVA agevolata auto disabili: quali novità
Sull’argomento la stessa Agenzia delle Entrate aveva fatto uscire una risoluzione nel luglio 2023 (la n. 40) che prendeva spunto dalla richiesta di un ente che svolge attività a sostegno della mobilità personale, di guida e trasporto pubblico/privato con particolare riguardo alla tutela delle persone disabili. I dubbi vertevano appunto sulle novità normative introdotte dal DL 121/2021 per semplificare l’applicazione delle agevolazioni fiscali sull’acquisto dei veicoli destinati ai disabili e in particolare su come rapportarsi con le case commerciali.
IVA agevolata auto disabili: le regole precedenti
Il contesto nel quale si muove il decreto 121 è quello della precedente legislazione (legge 97/1986) con la quale debuttava l’aliquota IVA agevolata al 4% sulle “cessioni e le importazioni di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie”. Ai fini del beneficio era appunto previsto che il disabile titolare di patente F dovesse produrre:
- la fotocopia della patente di guida;
- il certificato rilasciato dalla commissione medica attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida;
- l’atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato già effettuato un acquisto o l’importazione di altro veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata.
IVA agevolata auto disabili: nuove semplificazioni
Di conseguenza, con l’entrata in vigore del DL 121/2021, si è disposto un alleggerimento della documentazione da produrre agli occhi del venditore, che in estrema sintesi, eliminando l’obbligo della certificazione medica attestante le ridotte o impedite capacità motorie, prevede esclusivamente:
- la copia della patente posseduta, contenente l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalla commissione medica locale;
- l’atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato già effettuato un acquisto o l’importazione di altro veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata.
Laddove invece non fosse ancora disponibile la patente di guida, sarebbe anche sufficiente produrre il “foglio rosa”, anch’esso con l’indicazione degli adattamenti necessari alla guida del veicolo. In tal caso però il beneficio, una volta applicato, decadrebbe se la persona non acquisisse la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data di acquisto del veicolo, con inclusa l’aliquota agevolata.
FONTE CAF ACLI