Le spese sanitarie del rigo E3 – Portatori di handicap/disabili
Nel rigo E3 si indicano le spese sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap, individuati ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104. Sono portatori di handicap o disabili i soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Detrazione spese mediche: chi sono i portatori di handicap?
Ai fini della detraibilità delle spese sono considerati portatori di handicap:
- i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992;
- i soggetti che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.;
- i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati che sono in possesso della documentazione rilasciata loro dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
Spese mediche: i mezzi detraibili per i portatori di handicap
Tra i mezzi necessari alla deambulazione, l’accompagnamento, la locomozione e il sollevamento dei portatori di handicap rientrano anche:
- il trasporto in ambulanza del portatore di handicap;
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture,ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto portatore di handicap.
Le spese per la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni e per la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella, non possono essere incluse contemporaneamente tra le spese mediche e le spese per ristrutturazione edilizia indicate nella III sezione del quadro E del mod. 730.
Spese mediche: i sussidi tecnici per i portatori di handicap
Tra le spese sanitarie che facilitano l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap rientrano anche le spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici quali:
- computer, fax, modem, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa o altro sussidio telematico;
- il telefonino per sordi;
- l’abbonamento al servizio che consente l’invio di una richiesta rapida di soccorso mediante la linea telefonica.
In caso di spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici, per usufruire della detrazione, è necessario acquisire una specifica certificazione del medico che attesti la valenza di tale sussidio. Le spese mediche per l’acquisto dei mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione ed al sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia. La detrazione del 19% spetta sull’intero importo della spesa sostenuta dal contribuente per sé o per le persone a carico.
FONTE CAF ACLI