Superbonus al netto del contributo alla ricostruzione
Ok al Superbonus in formula piena (110%), anche in presenza di un contributo pubblico, se si vuole demolire e riscostruire l’immobile che il sisma ha reso inagibile, ma va tenuto presente che la detrazione sarà comunque applicata al netto del contributo, cioè in pratica solo sulle spese rimaste effettivamente a carico del proprietario. È il succo della risposta 119 del 31 maggio dell’Agenzia delle entrate.
Superbonus 110 su demolizione e ricostruzione
Il caso riguarda un fabbricato inagibile a seguito di eventi sismici, composto da abitazione, magazzino e autorimessa, che il proprietario intende demolire e ricostruire interamente effettuando interventi antisismici e di efficientamento energetico. Lo stesso proprietario specifica nell’interpello che il fabbricato risulta suddiviso in due parti strutturalmente autonome. Di queste, un blocco, risultato già inagibile sin dall’anno 2009, non potrà beneficiare di alcun contributo per la ricostruzione ma solo di una somma per gli interventi demolitivi, mentre un altro blocco potrà beneficiare del contributo per la ricostruzione, essendo inagibile a seguito del sisma del 2016. Il dubbio quindi del proprietario è di capire se – nonostante la presenza del contributo alla ricostruzione – potrà ugualmente beneficiare del Superbonus.
Superbonus 110: dal calcolo resta fuori il contributo
La risposta dell’Agenzia è dunque positiva per entrambi i blocchi in cui l’immobile è stato suddiviso, ma il Superbonus potrà appunto essere applicato solo in riferimento alle spese rimaste a carico del titolare, al netto cioè dei contributi già ricevuti. La detrazione, inoltre, in base alle recenti disposizioni spetterà per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. L’Agenzia conferma perciò la regola in base alla quale gli eventuali contributi ricevuti esulano dal computo dei benefici fiscali; tali contributi vengono quindi sottratti dall’ammontare complessivo di spesa su cui applicare la detrazione.
Superbonus 110: entro quando si può applicare
Per quanto riguarda infine il limite temporale entro cui beneficiare della detrazione, l’Agenzia fa presente che il decreto “Rilancio” ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta sempre nella misura originaria del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (nonostante in linea generale l’aliquota del Superbonus sia stata abbassata al 90 e 70 per cento negli anni 2023 e 24, e si abbasserà ulteriormente al 65% nel 2025). La proroga del 110 riguarda in sintesi le ristrutturazioni effettuate su immobili residenziali o a prevalente destinazione residenziale, inclusi gli edifici unifamiliari.
FONTE CAF ACLI