Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità: si può tornare a lavorare?
I trattamenti pensionistici di inabilità e invalidità maturati con i contributi previdenziali (da non confondere con i trattamenti legati al riconoscimento dell’invalidità civile) hanno regole ben precise in merito alla possibilità di cumulare la pensione con i redditi da lavoro.
Pensione di inabilità
La pensione di inabilità è riconosciuta ai lavoratori (dipendenti, autonomi o iscritti alla Gestione Separata) per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere un lavoro ed è quindi incumulabile con redditi da esso derivanti. Pertanto viene concessa a condizione che ci sia stata e permanga in futuro:
· la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
· la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
· la cancellazione dagli albi professionali;
· la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Assegno ordinario di invalidità
L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione riconosciuta ai lavoratori (dipendenti, autonomi o iscritti alla Gestione Separata) la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Per definizione quindi, non esclude la possibilità di continuare un’attività lavorativa ma prevede dei limiti reddituali da lavoro che, se vengono superati, comportano la riduzione dell’assegno.
I limiti reddituali derivanti da attività lavorativa e le percentuali di riduzione dell’assegno, che hanno come parametro di base l’importo del trattamento minimo delle pensioni (per il 2024 tale importo è di 598,61 euro mensili), sono i seguenti:
1) se il reddito da lavoro annuo supera 4 volte l’importo del trattamento minimo (per il 2024, 31.127,72 euro) l’assegno viene ridotto del 25 %
2) se il reddito da lavoro annuo supera 5 volte l’importo del trattamento minimo (per il 2024, 38.909,65 euro) l’assegno viene ridotto del 50 %
Per coloro che hanno un reddito che rientra tra i due limiti sopra indicati, la riduzione viene determinata proporzionalmente.
L’INPS applica un’ulteriore riduzione se il titolare dell’assegno ha meno di 40 anni di contributi ed ha un reddito superiore al limite indicato al punto 2).
Nel momento in cui il titolare dell’assegno ordinario di invalidità compie l’età anagrafica della pensione di vecchiaia, attualmente 67 anni, la prestazione si trasforma in pensione di vecchiaia e cessano tutte le riduzioni ed incumulabilità.
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FONTE PATRONATO ACLI