L’ISEE post-rogito non blocca il Bonus prima casa under 36
Il bonus prima casa agli under 36 è comunque salvo anche in caso di ISEE “tardivo” rispetto alla data del rogito. Sull’argomento è intervenuta una circolare AdE (la 14/E del 18 giugno 2024) che nello specifico ha inquadrato il caso delle compravendite rogitate tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024, ovvero la “terra di mezzo” tra l’inizio dell’anno e l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl Milleproroghe 2024.
Bonus prima casa under 36: per chi è stato prorogato
Ricordiamo infatti che il Milleproroghe, ribaltando di fatto le disposizioni della Legge di Bilancio, ha prolungato fino al 31.12.24 la possibilità per gli under 36 in possesso di un ISEE entro la soglia di 40.000 euro, di usufruire delle agevolazioni fiscali ad hoc sull’acquisto della prima casa (agevolazioni che erano state appunto abolite dalla manovra economica). I bonus, quindi, per chi rogiterà l’acquisto definitivo dell’immobile “prima casa” entro il 31 dicembre di quest’anno, sono i seguenti:
- esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale;
- riduzione del 50% sugli onorari notarili;
- credito d’imposta (sugli atti soggetti ad IVA) pari all’IVA corrisposta, credito che poi poteva essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero poteva essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.
Vi è però una conditio sine qua non pregressa per poter applicare i benefici: infatti il giovane acquirente under 36, oltre ovviamente a rogitare l’acquisto entro fine anno, dev’essere anche in possesso di un preliminare di vendita già registrato alla data del 31 dicembre 2023 (quindi il beneficio non si applica nell’ipotesi in cui il contratto preliminare sia stato stipulato nel 2023, ma registrato nel 2024).
Bonus prima casa under 36: necessario presentare l’ISEE 2024
Veniamo così ai chiarimenti della circolare AdE, la quale, come accennavamo, fa il punto sugli atti d’acquisto definitivi rogitati fra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024, ovvero prima che il Dl Milleproroghe fosse convertito in legge e che la proroga dei benefici fiscali entrasse di fatto in vigore (la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione risale infatti al 29 febbraio). L’Agenzia mostra al riguardo una linea permissiva chiudendo un occhio nell’eventualità in cui il giovane acquirente – pur andando a rogito – non avesse ancora disponibile per quella data una certificazione ISEE valida per dimostrare il rispetto del requisito economico dell’indicatore entro 40.000 euro. Se dunque l’acquirente, alla data di stipula del rogito, non era munito di certificazione ISEE in corso di validità nell’anno 2024, potrà comunque dimostrare il rispetto dei requisiti facendosi calcolare (non importa se successivamente alla firma) una certificazione riferita allo stesso nucleo familiare esistente alla data di stipula dell’atto (per avere assistenza sull’ISEE è possibile fare riferimento alle nostre sedi CAF ACLI Service Roma
Bonus prima casa under 36: come richiedere il credito d’imposta
Quanto poi al credito d’imposta (ne abbiamo parlato sopra) che di fatto consiste nel beneficio concreto, materiale, cui si ha diritto secondo le regole del bonus under 36, questo non è riconosciuto in via automatica agli acquirenti, i quali, infatti – spiega l’Agenzia – devono rendere al notaio una dichiarazione, con un “atto integrativo avente le medesime formalità giuridiche dell’atto di trasferimento”, in cui manifestino la volontà di avvalersi dei benefici fiscali “prima casa under 36” e dichiarino di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge. Tale atto integrativo:
- deve contenere la dichiarazione del contribuente di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di una DSU;
- può essere stipulato anche in data successiva al 31 dicembre 2024, purché entro il termine di utilizzo del credito d’imposta
- è esente dall’imposta di registro, in quanto stipulato al fine di usufruire dei suddetti benefici fiscali “under 36”.
FONTE CAF ACLI