ASSEGNO SOCIALE: FONDAMENTALE IL REQUISITO DEI 10 ANNI DI RESIDENZA
L’assegno sociale può essere erogato ai cittadini italiani ed extracomunitari in possesso di regolare carta di soggiorno.
Per i cittadini comunitari è necessaria l’iscrizione al comune di residenza, per i soggetti extracomunitari viene richiesto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Al momento della richiesta di assegno sociale, il soggetto deve risiedere in Italia.
La legge prevede l’erogazione dell’assegno sociale ai richiedenti ”a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Cosa significa?
La norma ci dice che questi 10 anni possono essere maturati in un periodo temporalmente lontano rispetto al momento in cui si presenta la domanda?
Facciamo un esempio: se il soggetto che fa domanda nel 2019 ha soggiornato in Italia dal 2005 al 2015 e negli anni seguenti ha trascorso alcuni periodi all’estero, avrà diritto a fare domanda di assegno sociale, fermo restando che al momento della domanda deve risiedere in territorio italiano?
La risposta è sì: come chiarito nel 2008 in una circolare lnps, il requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno una volta conseguito è definitivo, va dimostrato in sede di domanda di riconoscimento e può collocarsi anche in un arco temporale distante dal momento della presentazione della domanda.
Anche in questo caso il Patronato Acli è a disposizione di tutti i cittadini, per aiutarli a cercare la soluzione più adeguata alla singola situazione personale.
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