Modello 730: bozze pubblicate, al via la lunga marcia della dichiarazione
Si ricomincia! La pubblicazione online da parte dell’Agenzia delle Entrate delle bozze del Modello 730/2019 è l’ottima occasione per rinfrescarci la memoria e fare il punto su quelli che saranno gli snodi cruciali della prossima dichiarazione dei redditi. Anzitutto facciamo chiarezza su una cosa: il Modello 730 non è semplicemente “una” dichiarazione dei redditi, ma è “LA” dichiarazione dei redditi. È quella più diffusa, quella principale, insomma quella che viene fatta tutti gli anni dalla maggior parte dei contribuenti, prevalentemente da lavoratori dipendenti e pensionati, ma che al tempo stesso può essere presentata anche da altre tipologie di soggetti: ad esempio da chi ha percepito anche redditi da lavoro autonomo occasionale per i quali non è richiesta la partita Iva. La sua presentazione scade ogni anno il 23 luglio.
Un altro aspetto preliminare da prendere in considerazione è quello dei vantaggi pratici che generalmente il 730 comporta. Quando infatti si presenta il Modello 730 – specie se con l’aiuto di un intermediario fiscale come CAF ACLI – tutto procede automaticamente, dal calcolo matematico fino al versamento dell’imposta o al rimborso del credito. Scegliendo allora di affidarsi a CAF ACLI, sarà sufficiente presentare la documentazione necessaria ai fini dell’elaborazione del modello, dopodiché, previa approvazione del contribuente, sarà CAF ACLI a trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.
Quindi, in buona sostanza, il Modello 730 comporta due grandi vantaggi:
non si deve eseguire alcun calcolo (basta inserire il dato richiesto);
si paga l’imposta o si viene rimborsati direttamente dal datore di lavoro tramite busta paga (a partire dal mese di luglio nel caso dei lavoratori dipendenti, o di agosto/settembre nel caso dei pensionati).
Detto questo, occorre fare una distinzione fondamentale. Esistono infatti due tipologie di Modello 730: quello ordinario e quello precompilato. Il primo, in pratica, viene elaborato da zero, direttamente dal contribuente o dall’intermediario fiscale, mentre il secondo viene predisposto (“pre-compilato” appunto) dall’Agenzia delle Entrate – grazie alle informazioni che le vengono spedite da diverse fonti – e messo infine a disposizione del contribuente, che solo a quel punto potrà confermarlo o eventualmente modificarlo.
Ed è proprio il modello precompilato, a differenza dell’ordinario, che comporta diverse tappe sulla strada della consegna definitiva all’Agenzia delle Entrate. Come abbiamo detto, il termine ultimo di trasmissione telematica scade per tutti il 23 luglio. La prima delle tappe da segnarsi sul calendario è quella del 15 aprile, ovvero la data a partire dalla quale l’Agenzia, ogni anno, mette a disposizione dei contribuenti il modello precompilato. “A disposizione” non significa che il modello viene spedito a casa tramite posta cartacea, e nemmeno che viene spedito per e-mail al contribuente. Significa invece che l’Agenzia carica online sul proprio sito (per l’esattezza all’interno del cassetto fiscale di ciascun cittadino) i singoli modelli già compilati e pronti per la consultazione.
Dal 2 maggio, invece, il gioco entra nel vivo perché parte la fase operativa vera e propria. Da questa data in poi (quindi fino al 23 luglio) i modelli precompilati, prima solo consultabili, diventano modificabili e inviabili. Questo vuol dire che il contribuente, o l’intermediario delegato dal contribuente, possono iniziare a metterci mano concretamente qualora vi riscontrino omissioni o inesattezze.
Ovviamente rivolgersi a un intermediario fidato come CAF ACLI comporta, ai sensi di legge, una tutela sostanziale per il contribuente, perché egli, in questo modo, affida all’intermediario la piena responsabilità dell’elaborazione del modello. CAF e commercialisti, infatti, rispondono davanti alla legge degli eventuali errori commessi in fase di compilazione.
Cosa significa nel concreto? Significa che se l’Agenzia delle Entrate dovesse riscontrare degli errori nella dichiarazione, sarà l’intermediario a pagare (salvo condotta dolosa del contribuente) non solo la sanzione dovuta, ma anche la maggiore imposta non versata, più gli interessi. Insomma tutto quello che in più ci sarà da pagare. Scegliere quindi di dichiarare con l’ausilio di un intermediario fiscale è molto più conveniente in termini di controlli futuri. Viceversa, chi sceglie di agire autonomamente, si assume in prima persona la responsabilità di quanto dichiara e sarà destinatario delle eventuali sanzioni.