Bonus bebè: nuova proroga per i nati e adottati nel 2019
Bonus bebè avanti per un altro anno. Un po’ come i bonus su ristrutturazioni e risparmio energetico, prorogati di anno in anno allo scoccare di ogni Legge di Bilancio, e non ancora resi strutturali, anche il Bonus bebè procede “a singhiozzo”. Il 2019, infatti, esattamente com’è avvenuto nel 2018, sarà già il secondo anno di proroga circoscritta sui 12 mesi gennaio-dicembre, dopo un avvio, nel 2015, che al contrario aveva assicurato la validità del beneficio per i nati/adottati nell’arco di tutto un triennio (da gennaio 2015 a dicembre 2017). Non solo. La formula originaria prevedeva l’erogazione dell’assegno per il primo anno (quello della nascita o dell’adozione) più i successivi due, mentre dal 2018 si è passati a una ben più “austera” formula annuale.
La proroga stavolta è arrivata con la conversione in legge del collegato fiscale alla manovra economica per il 2019 (cd “Decreto fiscale”). Lo scorso anno invece fu inserita direttamente in manovra. Quindi, ferme restando le stesse identiche condizioni del 2018, il Bonus bebè varrà anche per le nascite o le adozioni verificatesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, e avrà sempre una durata annuale. Per “durata” intendiamo ovviamente l’arco di tempo in cui si protrarrà l’erogazione dell’assegno da parte dell’Inps, cioè un anno a cominciare dalla nascita o dall’adozione in famiglia. Per i nati del 2020 bisognerà invece aspettare di vedere se la prossima manovra stanzierà o meno nuove risorse per un’ulteriore proroga.
Nel frattempo è bene ricordare le regole per beneficiare del bonus. L’assegno (che non costituisce un reddito fiscalmente imponibile) viene concesso ai nuclei con reddito Isee non superiore ai 25.000 euro annui e ammonta di base, per ciascun figlio, a 80 euro al mese per 12 mesi, quindi complessivamente a 960 euro a partire dalla nascita o dall’adozione del figlio. Va inoltre ricordato che laddove l’Isee non superasse quota 7.000 euro, il bonus verrebbe raddoppiato, passando così dagli 80 euro ordinari a 160 euro mensili (1.920 euro annui). In sintesi, possono accedere al beneficio i genitori – anche affidatari – che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
- residenza in Italia.
- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
e appunto un Isee del nucleo familiare non superiore ai 25.000 euro.
Per la verità, il limite dei 25.000 euro non era previsto inizialmente, in quanto il testo originario della Legge n. 190 che nel 2014 istituì il bonus, aveva preventivato una ben più generosa soglia di accesso per tutti gli Isee non superiori a 90.000 euro. Poi, appunto, la soglia fu drasticamente abbassata, riducendo così la platea di potenziali beneficiari.
Come fare domanda? Nella Circolare n. 93/2015 l’Inps indicava le modalità con cui inoltrarla, vale a dire:
via WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
tramite Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
tramite Caf/Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi (CAF ACLI è disponibile con tutte le sue sedi territoriali).
Da ricordare che la domanda va inoltrata entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione, altrimenti è considerata tardiva. L’erogazione dell’assegno partirà dal mese successivo a quello di inoltro della domanda (ad esempio: domanda ad agosto e prima erogazione a settembre), ma conterrà – se la domanda è stata effettivamente presentata entro il termine canonico dei 90 giorni – anche la/le mensilità arretrata/e a partire dalla nascita/adozione. Se invece la domanda dovesse essere inoltrata tardivamente, cioè dopo lo scadere dei 90 giorni, l’erogazione partirà lo stesso, ma solo a decorrere dal mese successivo, cioè non conterrà le mensilità arretrate.