Spese sportive: la detrazione va a misura di figlio
Se è vero che lo sport fa bene, non è solo in senso fisico. Com’è noto, il Fisco riserva un beneficio ad hoc sull’iscrizione annuale dei bambini/ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Per godere della detrazione è necessario che il requisito dell’età ricorra almeno per una sola parte del periodo d’imposta.
Ad esempio, con l’attuale dichiarazione 2019, di cui l’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato i modelli 730 definitivi, è possibile detrarre tutte le spese sostenute lo scorso anno per i ragazzi che hanno compiuto 5 anni o che hanno avuto 18 anni per una parte, seppur minima, del 2018 (se hai bisogno di aiuto per la dichiarazione, puoi usufruire della nostra consulenza fiscale contattando la sede CAF ACLI più vicina, prenotando un appuntamento online, oppure registrandoti alla nostra piattaforma Il730.Online).
Le strutture sportive devono rispondere alle caratteristiche individuate dal decreto del 28 marzo 2007 emanato dal Ministero delle politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Si tratta quindi di:
- società e associazioni dilettantistiche che nella propria denominazione sociale indicano la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, che esercitano pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi gestiti da soggetti pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.
Viceversa, come riporta il regolamento dell’Agenzia Entrate, la detrazione “non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:
- le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
- le società di capitali di cui alla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra”.
In che misura si possono quindi detrarre le spese? È questo un punto da chiarire bene. Lo sconto sull’imposta equivale al 19% su un importo non superiore a 210 euro “per ciascun ragazzo”. Per l’esattezza “detto importo (210 euro, ndr) – fa presente l’AdE – deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli”.
Spieghiamo allora: 210 euro sono la spesa massima, riferita al singolo figlio, su cui verrà calcolata la detrazione (in pratica quello che si può portare in detrazione, per ciascun ragazzo, saranno al massimo 40 euro, ovvero il 19% di 210 euro). Altra cosa: i 210 euro a figlio valgono in ogni caso come soglia massima detraibile a prescindere da chi li abbia spesi, se un solo genitore o se entrambi, ma soprattutto a prescindere da quanto ciascun genitore abbia speso per quel dato figlio; insomma, oltre 210 euro a figlio non si può dichiarare.
“I genitori, pertanto, che partecipano entrambi alle spese, dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all’onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva”. Infine, “se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo”.
Le spese devono poi essere certificate da bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla struttura sportiva e recante l’indicazione:
- della ditta, con denominazione o ragione sociale e sede legale, oppure, se persona fisica, il nome, cognome, la residenza e il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- della causale del pagamento;
- dell’attività sportiva esercitata;
- dell’importo corrisposto per la prestazione resa;
- dei dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva;
- del codice fiscale di chi effettua il pagamento.
Anche in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei Comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive, al fine di beneficiare della detrazione è necessario che la spesa sostenuta sia certificata nei modi sopra indicati.