730: rimborso diretto per i lavoratori di aziende incapienti
Quest’anno la corsia preferenziale del Modello 730 senza sostituto sarà percorribile anche da parte dei dipendenti delle aziende private che a causa del Covid risulteranno fiscalmente incapienti, e quindi impossibilitate a rimborsare gli eventuali crediti spettanti sulle buste paga dei lavoratori. Questo, in estrema sintesi, il provvedimento riportato all’articolo 159 del Decreto Rilancio, ormai a tutti gli effetti operativo dal 19 maggio, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Provvedimento di cui CAF ACLI è stato diretto ispiratore fin dai primi giorni di maggio dalle colonne del Sole 24 Ore, sulle quali, prevedendo che per effetto della crisi economica causata dall’epidemia molte aziende non saranno in grado di rimborsare i crediti dei dipendenti sui loro stipendi, aveva appunto prospettato l’idea di adottare di default, per tutti i dipendenti del settore privato, la possibilità di presentare un 730 senza sostituto, garantendo loro tempi di rimborso più rapidi rispetto a quelli praticabili da parte dei datori di lavoro.
Era la mattina del 4 maggio, e così scrivevamo a pagina 5 del Sole: “La domanda che ci poniamo – e sulla quale coinvolgiamo anche i vertici dell’Economia – riguarda i lavoratori del settore privato che andranno a credito nel loro modello 730/2020. Saranno infatti le aziende che fanno le veci di sostituti d’imposta a dover rimborsare quei crediti sugli stipendi pagati da luglio ad ottobre. Ma quanti datori di lavoro avranno le risorse per farlo? (…) Da qui le ragioni della nostra proposta: e se per quest’anno, su tutti i 730 (ci riferiamo ovviamente a quelli dei lavoratori occupati nel privato), fosse permesso di indicare lo Stato (nella fattispecie l’Agenzia delle Entrate) come sostituto d’imposta, alleggerendo così dall’adempimento dei rimborsi il già provato settore produttivo? Il procedimento sarebbe analogo, in buona sostanza, a quello già in vigore da tempo per i cosiddetti 730 ‘senza sostituto’, pensati per agevolare l’eventuale rimborso di quei dipendenti che, in assenza di un datore di lavoro, sarebbero stati costretti a fare il Modello Redditi (ex Unico)”.
Ebbene, qualcuno dai corridoi di via XX Settembre deve aver pensato che l’idea non era così illogica; fatto sta che il provvedimento è entrato nella bozza del decreto circolata dopo il varo in CdM, per essere poi confermato in Gazzetta con l’attuale articolo 159, che recita: “Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (…) possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”.
Il legislatore in buona sostanza fa riferimento alla modalità dichiarativa del cosiddetto 730 “senza sostituto”, già valido dal 2014 per quei titolari di redditi da lavoro dipendenti o assimilati che avendo interrotto il rapporto di lavoro potrebbero trovarsi sguarniti di sostituto al momento del conguaglio, o anche per quei “dipendenti” (vedi il caso dei collaboratori domestici come baby sitter, colf, badanti) che rapportandosi a datori di lavoro non facenti le veci di veri e propri sostituti d’imposta, non possono versare l’imposta né ricevere il rimborso dallo/sullo stipendio pagato dalle famiglie. Prima, quindi, che arrivasse il 730 senza sostituto, per queste tipologie di contribuenti l’unica strada possibile era quella dell’Unico (ora Modello REDDITI), che però, a fronte di tempi di versamento immediati, implicava tempi di rimborso molto più lenti da parte dello Stato laddove dalla dichiarazione risultasse un credito anziché un debito.
Viceversa, col 730 senza sostituto si è data l’opportunità di garantire tempi di rimborso ben più stretti – grossomodo entro lo stesso anno in cui la dichiarazione viene presentata – per chi, pur sprovvisto di un sostituto abilitato al conguaglio, risulti fiscalmente creditore. Infine, la stessa opportunità, come appunto stabilito dall’articolo 159 del Decreto Rilancio, è stata adesso allargata anche ai dipendenti delle aziende private che per effetto della contrazione degli affari causata dai mesi di lockdown, potrebbero seriamente trovarsi da qui al 30 settembre (scadenza ultima del 730) senza la giusta copertura finanziaria per rimborsare i crediti dei dipendenti al momento del conguaglio. Ragion per cui questi dipendenti, pur avendo di fatto un sostituto d’imposta teoricamente abilitato all’operazione di conguaglio, potranno ugualmente inserire sul loro 730/2020 l’Agenzia delle Entrate quale sostituto d’imposta nel relativo quadro.
FONTE: CAF ACLI