730: scadenza al 30 settembre anche per gli eredi
La corsa del Modello 730, che a partire da quest’anno si prolunga fino al 30 settembre (la scadenza del 23 luglio va quindi definitivamente in pensione), coinvolge anche gli eredi di persone decedute tra il 1° gennaio 2019 e la data stessa del 30 settembre, termine ultimo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate per via autonoma o con l’ausilio di CAF o commercialisti. La novità è certamente di quelle sostanziali che incidono non poco sulla facilitazione fiscale di coloro che si trovano a dover gestire una situazione difficile come la perdita di un congiunto, con annessi tutti gli aspetti legali ed economici del caso.
Fino allo scorso anno, infatti, la dichiarazione per conto di persone decedute era fattibile solo tramite Modello REDDITI (ex Unico), col risultato per altro scomodo di dover aspettare tempi molto lunghi laddove al de cuius – e di riflesso all’erede dichiarante – fosse spettato il rimborso di un credito. A partire invece da quest’anno, l’inclusione degli eredi nella cerchia del 730 faciliterà la procedura della dichiarazione a nome dei defunti. Si parte ovviamente con riferimento all’anno d’imposta 2019, per i soggetti – dicevamo – deceduti tra gennaio 2019 e settembre 2020.
Modello 730 eredi: come funziona?
Il principio dell’estensione agli eredi si va a collocare perfettamente nel solco già tracciato del modello senza sostituto – già in vigore da diversi anni -, ovvero un normalissimo 730 che però, invece di contenere nel riquadro del sostituto i riferimenti dell’azienda/ditta/società o associazione datrice di lavoro del contribuente, reca i riferimenti dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia, dunque, ricopre in questo caso non solo il ruolo di ente riscossore, ma anche di vero e proprio sostituto, con l’obbligo, anche, di erogare il rimborso sull’imposta eccedente.
Finora a questa procedura facilitata erano stati ammessi solo quei contribuenti che nell’anno fiscale di riferimento avessero avuto dei rapporti di lavoro dipendente o assimilato non più in corso al momento effettivo della dichiarazione, oppure contribuenti di fatto occupati come dipendenti, ma senza datori di lavoro in grado di vestire il ruolo di veri e propri sostituti d’imposta (è il classico caso dei collaboratori domestici, colf, badanti, sotto contratto con le famiglie).
Modello 730 eredi: quando si può fare?
Tornando agli eredi, va da sé che debbano comunque sussistere le condizioni sostanziali per rendere possibile la presentazione del 730, ossia: la persona deceduta doveva trovarsi in una situazione contributiva/reddituale o lavorativa tale che le avrebbe permesso in vita di rientrare fra i contribuenti ammessi all’utilizzo del modello. Tanto per capirci, un figlio erede di un genitore che avesse al suo attivo unicamente redditi da lavoro autonomo non potrebbe di sicuro farlo. Per utilizzare allora il 730, occorre che il contribuente deceduto abbia percepito nel 2019 redditi da lavoro dipendente, pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come co.co.co. e contratti di lavoro a progetto, ed eventualmente altre tipologie dichiarabili con lo stesso Modello 730:
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio, prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (ad esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Modello 730 eredi: CAF ACLI ti assiste
Ovviamente, affidandosi a un intermediario come CAF ACLI, tutto è più semplice. Laddove dal modello emergesse una situazione di debito, la procedura di versamento da parte dell’erede dichiarante sarebbe ricompresa nell’assistenza fiscale, perché i nostri esperti trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate l’F24 legato al 730 del de cuius. Se invece dalla dichiarazione dovesse emerge un credito, allora il rimborso verrà effettuato direttamente dall’amministrazione finanziaria, esattamente come avviene già adesso per tutti i 730 trasmessi senza sostituto. Se il contribuente avrà dunque fornito le coordinate del suo conto corrente (codice Iban), il rimborso verrà accreditato su di esso, altrimenti, in assenza di Iban, l’erogazione avverrà tramite titoli di credito emessi da Poste italiane.