Abitazione principale dopo i lavori: ok al Superbonus
Via libera al Superbonus anche se l’immobile inagibile, non potendo essere adibito ad abitazione principale prima dei lavori di demolizione e ricostruzione, lo diventa al termine degli stessi. Questo il succo con cui l’Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole nella risposta 377 del 10 luglio 2023, avvalendosi del supporto della propria prassi, all’acquirente di un immobile diroccato che ha appunto completato la destinazione d’uso della casa ad abitazione principale una volta che le opere di ricostruzione erano state ultimate.
Il dubbio nasceva dal fatto che a seguito del pacchetto di modifiche intervenute sul Superbonus col Decreto Aiuti-quater 176/2022 – prima fra le quali l’abbassamento dal 110 al 90% della detrazione per le spese sostenute nell’anno 2023 – il legislatore aveva stabilito che nel caso di edifici indipendenti/autonomi e delle villette unifamiliari, il beneficio fiscale fosse attuabile al verificarsi di tutte queste tre condizioni:
- il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);
- l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale;
- il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, una certa soglia di reddito (15.000 euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare.
Ovviamente il punto che qui interessa è il secondo. A tal proposito la risposta dell’Agenzia si riallaccia alla Circolare 13/2023, con la quale veniva chiarito che in merito al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale fa fede la definizione contenuta nel comma 3-bis dell’articolo 10 del Tuir, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Nello spirito, allora, di tale definizione, la conclusione dell’Agenzia sul caso di specie è favorevole ad ammettere il Superbonus anche nel caso in cui per tutta la durata dei lavori – quindi dall’inizio alla fine – l’edificio non possa dirsi ancora abitazione principale del contribuente, venendo a mancare l’aspetto della dimora, a condizione ovviamente che tale diventi (cioè dimora fisica) dopo la conclusione delle opere, fermo restando il possesso anche degli altri due requisiti.
FONTE CAF ACLI