Alimenti speciali: la detraibilità viaggia anche nel 2019
La detrazione, come accennato, qualora non dovessero sopraggiungere eventuali proroghe dal 2020 in poi, resterà confinata al biennio 2017-2018, agevolando quindi le sole spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Lo scorso anno (dichiarazione 2018) si sono quindi potuti portare in detrazione gli alimenti acquistati nel 2017, mentre quest’anno sarà la volta di quelli acquistati nel 2018 (se hai bisogno di aiuto per la dichiarazione, puoi usufruire della nostra consulenza fiscale contattando la sede CAF ACLI più vicina, prenotando un appuntamento online, oppure registrandoti alla nostra piattaforma Il730.Online).
Il consiglio in questo caso, viste le possibili inesattezze dei dati comunicati dagli operatori sanitari all’Agenzia delle Entrate, è quello di esaminare con estrema cura il 730 precompilato 2019 che l’amministrazione predisporrà entro aprile sulla base dei dati di spesa comunicati dai diversi enti/operatori, fra i quali – appunto – anche le farmacie che vendono gli AMF.
È bene ricordare che la detrazione fa un distinguo ben preciso fra alcuni alimenti detraibili e altri no. Per essere più chiari, si consideri che il Registro nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, è suddiviso in tre categorie: una relativa agli alimenti per lattanti, un’altra relativa a quelli senza glutine – fondamentalmente rivolta ai celiaci – e la terza, appunto, relativa agli Alimenti medici a fini speciali. Ebbene, la detraibilità tocca soltanto quest’ultima categoria di prodotti.
Questo in effetti qualche dubbio lo crea. Se per i lattanti la non detraibilità è più comprensibile, nel senso che l’acquisto degli alimenti loro destinati può in effetti non configurarsi come una spesa prettamente a scopo terapeutico, cioè di “cura”, il punto interrogativo resta invece sul perché dell’esclusione degli alimenti senza glutine a differenza degli altri.
In pratica il legislatore ha deciso di agevolare solo quegli alimenti ritenuti necessari ai soggetti che soffrono di particolari patologie metaboliche oppure di diabete e che non possono dunque alimentarsi con una dieta ordinaria. Sono pazienti, in pratica, con limitata, disturbata o alterata capacità di assumere, digerire, metabolizzare e assorbire le sostanze nutrienti contenute in determinati alimenti comuni.
Di qui la domanda: come mai l’esclusione fiscale dei celiaci che assumono alimenti senza glutine? Il paradosso, per altro, è doppiamente evidente se si considera che l’acquisto del dispositivo medico per effettuare il test di autodiagnosi per la celiachia è normalmente detraibile. Quindi, di fatto, se da un lato il legislatore ammette alla detrazione una spesa di prevenzione, qual è appunto quella per il test anti-celiachia, sostenuta teoricamente anche da un non celiaco, dall’altro dice di no alla detraibilità degli alimenti senza glutine acquistati invece da chi celiaco lo è davvero.