Asilo nido: bonus o detrazione? Cumulabilità non ammessa
Chi gode del Bonus Nido erogato dall’INPS non può abbinarci la detrazione fiscale nel Modello 730, prossimo ormai alla scadenza del 2 ottobre (chi ancora non l’ha fatto può rivolgersi a CAF ACLI Service Roma). Il principio di non cumulabilità è dichiarato espressamente nella Circolare 7/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui “la detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11.12.2016, n. 232, erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche”.
Asilo nido: la differenza tra bonus e detrazione
Se quindi una cosa esclude l’altra, vediamo da che parte pende la bilancia della convenienza. La detrazione sulle spese di frequenza al nido – è presto detto – viene fissata nella misura del 19% entro un importo massimo di spesa pari a 632 euro per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido, pubblico o privato che sia, e la “somma verrebbe ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto”. Quindi lo sconto effettivo sull’imposta non sarà di 632 euro, bensì pari – al massimo – a 120 euro a figlio (il 19% di 632 euro). D’altra parte il bonus prevede la corresponsione (a carico appunto dell’INPS) delle rette per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati e di altre forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, ma su questi importi erogati dall’istituto previdenziale non si potrà in futuro chiedere la detrazione.
Bonus nido: i tre livelli ISEE
Il bonus, introdotto dal 2016, non ha previsto fino al 2019 nessuna soglia selettiva ISEE. A partire invece dal 2020 è subentrata una stratificazione basata su tre livelli ISEE, ciascuno di essi associato a un determinato importo di bonus, ovvero:
- bonus massimo mensile erogabile pari a 272,73 euro per 11 mensilità in presenza di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro;
- bonus massimo mensile erogabile pari a 227,27 per 11 mensilità in presenza di un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- bonus massimo mensile erogabile pari a 136,37 per 11 mensilità in presenza di un ISEE minorenni da 40.001 euro in su.
Bonus nido: i requisiti del genitore
È fondamentale, per il genitore che sostiene l’onere della retta, la convivenza col figlio ed essere in possesso dei seguenti requisiti indicati dall’Inps:
- cittadinanza italiana/UE;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea;
- status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia.
Inoltre, al momento della domanda, dovrà essere allegata la documentazione che dimostri almeno il “pagamento della retta relativa al primo mese di frequenza dell’asilo per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino”.
Asilo nido: bonus o detrazione?
Tenuto allora conto che la detrazione massima cui si avrebbe diritto è pari a 120 euro, mentre il bonus garantirebbe almeno un assegno da 136 euro mensili per 11 mesi, non c’è dubbio che in termini economici la convenienza penda tutta da questa parte, fatto salvo che la detrazione permetterebbe in un secondo momento l’alleggerimento dell’imposta sul reddito, e quindi l’eventualità di avere un conguaglio un po’ più favorevole sulla busta paga di luglio/agosto.
FONTE CAF ACLI