Bonus 600 euro; il professionista neo iscritto può usufruirne
Il libero professionista, anche se neo iscritto all’ente di previdenza di riferimento, e quindi senza un reddito dichiarato nel 2018, può avere accesso al Bonus 600 euro introdotto dal Decreto Cura Italia. È uno dei chiarimenti diffusi dal Ministero dell’Economia con una specifica Faq.
Per l’esattezza la domanda posta era la seguente: “Ai fini dell’accesso all’indennità di cui all’art. 44 del d.l. n. 18/2020, il riferimento al reddito percepito nell’anno di imposta 2018 esclude i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria nel 2019 o nel 2020?”.
Il ministero ha dunque fornito una risposta in senso positivo, cioè nel senso della non esclusione dal bonus per quei richiedenti iscritti alla cassa di riferimento nel 2019 o 2020, purché appunto rispettino in ogni caso i parametri reddituali previsti dal legislatore, che si riferiscono non necessariamente ai redditi derivanti dall’esercizio della professione, ma anche ad altre fonti reddituali di natura lavorativa.
Il decreto, scrive infatti il ministero, riconosce l’indennità di 600 Euro a coloro che:
- abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, la cui attività sia stata limitata a causa dei provvedimenti restrittivi adottati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
- abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, e abbiano ridotto, cessato o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto).
Il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto alla indennità è rappresentato, dunque, dal reddito complessivo percepito per l’anno di imposta 2018; tale reddito può non coincidere, pertanto, con il solo reddito derivante dall’esercizio della professione.
Ne consegue che l’indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro.
Pertanto nulla osta alla concessione del beneficio anche ai neo iscritti che non abbiano maturato reddito professionale nel 2018, purché in quello stesso anno abbiano un reddito da lavoro complessivo entro i limiti indicati dal Dl del 28 marzo 2020”.