Assegno di Natalità, Bonus Bebè
Viene erogato dall’INPS ed è stato istituito la prima volta per il triennio 2015-2017, dopodiché – dal 2018 – è stato prorogato di anno in anno. Anche la Legge di Bilancio 2020 lo ha confermato (con delle novità rispetto agli anni precedenti) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Per avere assistenza nella domanda, potete tranquillamente rivolgervi presso ciascuna delle nostre sedi CAF ACLI Service Roma sul territorio (per quanto riguarda il calcolo ISEE) e presso le sedi del Patronato ACLI di Roma (per quanto riguarda l’inoltro della domanda vera e propria).
Chi può chiedere l’Assegno di Natalità?
A decorrere dal 2020 l’assegno, che non costituisce un reddito fiscalmente imponibile, diviene una misura universale, quindi viene concesso a tutti i nuclei familiari che ne facciano richiesta. Ciò non toglie che occorre in ogni caso fare l’ISEE perché l’erogazione dell’assegno varierà a seconda della fascia reddituale nella quale verrà a collocarsi il nucleo familiare richiedente.
Più precisamente l’erogazione è modulata su tre fasce ISEE:
- assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con ISEE minori non superiore a 7.000 euro;
- assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con ISEE minori superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- assegno annuale di 960 euro per le famiglie con ISEE minori superiore a 40.000 euro.
Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
Che requisiti servono per l’Assegno di Natalità?
Possono accedere al beneficio i genitori – anche adottivi/affidatari – che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, oppure permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea (italiano o comunitario) non avente cittadinanza di uno Stato membro, oppure ancora carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- convivenza con il fig1\\lio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;
- e poi appunto i requisiti ISEE indicati nel paragrafo precedente.
Come si fa domanda per l’Assegno di natalità?
Esistono tre soluzioni per chiedere l’assegno. Sono indicate nella Circolare n. 93/2015 dell’INPS:
- tramite il sito stesso dell’INPS, utilizzando il PIN dispositivo (se non si ha il PIN occorre chiederlo sempre attraverso il portale dell’Istituto);
- tramite il Contact Center Integrato dell’INPS – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- tramite il Patronato ACLI di Roma.
Chiedere l’Assegno di Natalità tramite le ACLI
Gli uffici CAF ACLI Service Roma assistono le famiglie con nuovi nati o adottati che intendono fare l’ISEE per la domanda dell’assegno. Il procedimento è analogo a quello di molte altre prestazioni che si richiedono tramite ISEE: servirà quindi presentarsi presso una delle nostre sedi (a prescindere da dove il nucleo ha stabilito la propria residenza) e farsi assistere anzitutto nella compilazione della DSU ISEE, a meno che il nucleo familiare non sia già fornito di un ISEE in corso di validità.
Per l’esattezza ai fini dell’assegno occorre un ISEE minori, cioè una variante della formula ordinaria, che si fa appunto per richiedere prestazioni economiche legate specificatamente a soggetti minori. Infine, una volta in possesso dell’ISEE, bisognerà rivolgersi al Patronato ACLI di Roma che provvederà alla trasmissione della domanda all’INPS.
La domanda va inoltrata entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione, altrimenti sarà considerata tardiva. L’erogazione dell’assegno partirà dal mese successivo a quello di inoltro della domanda (ad esempio: domanda ad agosto, prima erogazione a settembre), ma conterrà – se la domanda è stata effettivamente presentata entro il termine canonico dei 90 giorni – anche le eventuali mensilità arretrate a partire dalla nascita/adozione (ad esempio: nascita a luglio, domanda a settembre, prima erogazione a ottobre, contenente le mensilità di luglio, agosto e settembre).
Se invece la domanda dovesse essere inoltrata tardivamente, cioè dopo lo scadere dei 90 giorni, l’erogazione partirà lo stesso, ma solo a decorrere dal mese successivo, cioè non conterrà le mensilità arretrate (ad esempio: nascita a luglio, domanda a novembre, prima erogazione a dicembre, ma senza le mensilità arretrate).