Bonus Bebè: 13 giugno ultima chiamata per alcune domande
Il 13 giugno per il Bonus Bebè 2019 è una scadenza da tenere d’occhio. Com’è noto, l’ultima manovra finanziaria ha rinnovato l’assegno ai nuovi nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, ma per le nascite o le adozioni avvenute nell’arco specifico tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2019, il 13 giugno diventa appunto un termine cruciale per non vedersi sfumare la possibilità di richiedere gli arretrati mensili relativi al periodo stesso.
Come infatti annuncia la Circolare Inps 85/2019 del 7 giugno, “in via transitoria, attesi i tempi tecnici necessari per adeguare le procedure di gestione alle novità normative” relative all’assegno Bonus Bebè 2019, “per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per dette domande, il termine di 90 giorni per la presentazione scade il 13 giugno 2019. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere anche presentate tardivamente, ossia oltre il 13 giugno 2019, ma in tal caso l’assegno decorrerà dalla data di presentazione della domanda”.
Sostanzialmente l’Inps ci sta dicendo che, non essendo stato possibile presentare fin da subito le domande di Bonus Bebè relative al 2019 per via di un adeguamento delle procedure alle novità normative introdotte dalla manovra, il termine canonico dei 90 giorni entro cui di solito va fatta la richiesta è stato calcolato a partire dal 15 marzo per tutte le nascite/adozioni/affidamenti avvenuti indifferentemente tra il 1° gennaio e – appunto – il 15 marzo, proprio perché fino al 15 marzo non è stato possibile (causa indisponibilità delle procedure) fare domanda.
L’istanza per il Bonus Bebè può essere presentata tramite un intermediario abilitato come CAF ACLI, che ovviamente presta anche assistenza sulla compilazione della Dsu Isee, gradino fondamentale per poter avere accesso al beneficio. Fondamentalmente l’assetto regolamentare è rimasto lo stesso degli anni scorsi.
Perciò: l’assegno (che non costituisce un reddito fiscalmente imponibile) viene concesso ai nuclei con reddito Isee non superiore a 25.000 euro annui (anche se forse questa soglia potrebbe essere rialzata a 35.000 dal Decreto Crescita attualmente in esame parlamentare) e ammonta di base, per ciascun figlio, a 80 euro al mese per 12 mesi, quindi complessivamente a 960 euro a partire dalla nascita o dall’adozione del figlio. Va inoltre ricordato che se l’Isee non supera quota 7.000 euro, il bonus viene raddoppiato, passando così dagli 80 euro ordinari a 160 euro mensili (1.920 euro annui).
Da quest’anno, però, è stata anche introdotta una novità premiante che garantisce, per i figli successivi al primo, una maggiorazione dell’assegno pari al 20%, cosicché l’importo standard di 80 o 160 euro mensili (a seconda dell’Isee maggiore/inferiore a 7.000 euro) salirebbe rispettivamente a 96 o 192 euro, per un importo complessivo di 1.152 o 2.304 euro annui.
Lo stesso meccanismo vale anche per i parti gemellari. In caso infatti di nascita gemellare, e senza altri figli nati in precedenza, per un gemello verrebbe erogato l’importo base dell’assegno, mentre per l’altro scatterebbe la maggiorazione del 20%. Se poi i gemelli fossero tre, per uno varrebbe l’importo base e per gli altri due la maggiorazione. Se invece il parto gemellare si verificasse in una famiglia dove già erano presenti altri figli, la maggiorazione verrebbe riconosciuta per tutti i gemelli (stesso principio per le adozioni plurime).
Per quanto riguarda infine i nuclei beneficiari, possono accedere all’assegno i genitori – naturali/adottivi/affidatari – che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
- e appunto un Isee del nucleo familiare non superiore ai 25.000 euro.