Bonus Bebè 2020: Isee non più selettivo sull’assegno
Sul Bonus Bebè per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre dello stesso anno sono arrivati gli aggiornamenti ufficiali dell’Inps. L’aspetto da mettere subito in evidenza è quello che, secondo le disposizioni dell’ultima Legge di Bilancio, ha convertito la natura dell’assegno da beneficio selettivo a beneficio esteso a tutti i nuclei familiari richiedenti, a prescindere dal reddito e dal patrimonio. Difatti fino al 2019 l’erogazione del bonus, per la cui richiesta ci si può rivolgere alle sedi CAF ACLI, è stata soggetta alla verifica preliminare della soglia Isee pari a 25.000 euro, oltre la quale il diritto all’assegno sarebbe decaduto. Viceversa con la nuova formula “stratificata” introdotta dalla manovra 2020, la presentazione dell’Isee resta pur sempre un elemento sostanziale ai fini dell’assegno, ma non più selettivo come linea di frontiera tra aventi e non aventi diritto.
Tradotto: di base tutti avranno diritto all’assegno, ma il suo importo effettivo sarà modulato in funzione dell’indicatore economico del nucleo. Per l’esattezza, anche in assenza di un Isee in corso di validità al momento della domanda, l’assegno di natalità potrà essere comunque corrisposto nella misura minima di 80 euro al mese, oppure di 96 euro in caso di figlio non primogenito. Poi di seguito l’erogazione potrà essere integrata con l’eventuale differenza spettante, in seguito alla ricezione della dichiarazione Isee mancante. Resta invece immutata rispetto al 2019 la durata annuale del beneficio, a dispetto della durata triennale prevista originariamente. L’assegno, scrive quindi l’Inps sulla circolare 26 del 14 febbraio, avrà durata “fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino”.
Vediamo allora gli importi cui si avrà diritto a seconda dell’indicatore Isee:
- in presenza di Isee non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
- se l’Isee è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
- qualora l’Isee fosse superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
Per quanto riguarda invece i requisiti non economici, possono accedere al beneficio i genitori – anche affidatari – che siano conviventi col figlio e in possesso di:
- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- residenza in Italia.
Da ricordare infine che la domanda va inoltrata entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione, altrimenti sarà considerata tardiva. L’erogazione dell’assegno partirà quindi dal mese successivo a quello di inoltro della domanda (ad esempio: domanda ad agosto e prima erogazione a settembre), ma conterrà – se la domanda è stata effettivamente presentata entro il termine canonico dei 90 giorni – anche la/le mensilità arretrata/e a partire dalla nascita/adozione. Se invece la domanda dovesse essere inoltrata tardivamente, cioè dopo lo scadere dei 90 giorni, l’erogazione partirà lo stesso, ma solo a decorrere dal mese successivo, cioè non conterrà le mensilità arretrate.