Bonus benzina: l’esenzione viaggia sul doppio binario
Ai fini IRPEF la cessione dei buoni carburanti istituiti dall’articolo 2 del Dl “Ucraina-bis” (n. 21/2022) contro gli effetti dell’aumento dei prezzi, viaggia su una doppia corsia preferenziale: la disciplina fiscale che ne regola l’esenzione dall’imposta fa infatti riferimento non solo alla norma del TUIR sul valore dei benefit ceduti complessivamente ai dipendenti da parte delle aziende, ma la inserisce al tempo stesso in un regime “exclusive” valido appunto solo per i buoni benzina fino a un valore di 200 euro.
Sull’argomento l’Agenzia Entrate ha già fatto uscire una Circolare – la 27/E del 14 luglio 2022 – che traccia una panoramica a tutto tondo sui buoni contro il caro-benzina che i dipendenti riceveranno nel corso del 2022. Questione fiscale a parte, l’Agenzia chiarisce nettamente che “l’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel settore privato”. Restano escluse, pertanto, le amministrazioni pubbliche, mentre come ambito di “settore privato” si intendono coinvolti – ovviamente a patto che dispongano di propri lavoratori dipendenti – anche:
- gli enti pubblici economici;
- i soggetti che non svolgono un’attività commerciale;
- i lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda invece i beneficiari finali dell’agevolazione, questi sono ovviamente i lavoratori dipendenti, cioè formalmente coloro il cui reddito prodotto nell’arco dei 12 mesi è da inquadrarsi appunto quale reddito da lavoro dipendente.
Alcuni punti essenziali espressi nella Circolare possono aiutarci a sintetizzare le regole sull’erogazione dei buoni:
- possono essere corrisposti fin da subito senza necessità di preventivi accordi contrattuali;
- possono essere corrisposti anche ad personam;
- sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa;
- possono essere concessi non solo per i rifornimenti di carburante “tradizionale” ma anche per la ricarica dei veicoli elettrici;
- costituiscono un’ulteriore agevolazione svincolata dalla corresponsione di altri eventuali benefit che dunque non ne saranno ostacolati, né, di conseguenza, gli altri eventuali benefit non ostacolerebbero l’erogazione dei buoni carburante.
Veniamo infine all’aspetto che più ci interessa: l’esenzione fiscale ai fini IRPEF. Abbiamo detto che il trattamento dei buoni benzina viaggia su una doppia corsia preferenziale. In buona sostanza due sono i regimi di favore che il legislatore ha fatto “accavallare” su di essi: uno, come accennavamo, è quello tradizionale previsto dal TUIR (articolo 51, comma 3) secondo cui “non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (dicasi appunto “benefit” non intesi come premialità legate al raggiungimento di particolari obiettivi) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23”; l’altro è invece quello introdotto “ad hoc” dal Dl Ucraina-bis specificatamente sui buoni carburante, che in base all’articolo 2 del testo, pur rientrando comunque nella disciplina agevolativa del suddetto articolo 51 del TUIR, costituiscono un’ulteriore agevolazione fino a un valore massimo di 200 euro.
Cosa ne consegue? L’Agenzia nelle sue conclusioni spiega appunto che “al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina)”. Cioè in pratica, ipotizzando che nel 2022 i buoni benzina eccedano la soglia “no tax” di 200 euro, la quota eccedente confluirà nell’altra area dei 258,23 euro degli “altri beni e servizi”, essendo quest’ultima, per espressa indicazione della norma, compatibile ad assorbire i buoni. L’Agenzia stessa esprime un esempio pratico per aiutarci a capire: “se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit”.
FONTE CAF ACLI