Bonus facciate trasversale: dalle case alle imprese
Il Bonus Facciate è trasversale: vale tanto per i fabbricati residenziali quanto per gli immobili destinati all’utilizzo strumentale/produttivo/professionale. Questo perché la vera e unica ratio della norma che lo ha istituito (articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge di Bilancio 2020) è il miglioramento del decoro urbano (la stessa ratio, quindi, cui è sottesa la necessità che i lavori siano visibili dalla strada).
Vi rientrano insomma tutti gli immobili “esistenti” (questa la dicitura usata dalla norma), di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali e, quindi, anche gli immobili patrimonio delle imprese, purché situati nelle zone A e B del territorio metropolitano. A chiarirlo è stata la risposta 517 dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre, fornita a una società che intenderebbe fruire dell’agevolazione sul rifacimento della facciata di due appartamenti di sua proprietà, classificati catastalmente come A/2 e A/3, all’interno dei quali svolge l’attività di gestione di immobili.
Facciamo quindi un breve ripasso. Dice la legge che “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”. Da notare, come sopra accennato, il passaggio chiave che dà implicitamente la risposta all’interpello posto dall’impresa: “edifici esistenti ubicati in zona A o B”.
Posto allora che la collocazione nelle zone A o B è il discrimine logistico fondamentale, la norma poi non esclude nella maniera più assoluta dalla detrazione gli immobili diversi dalle abitazioni. L’Agenzia oltretutto fa anche un riferimento specifico a una precedente circolare (la n. 2/2020), nella quale, tra le altre precisazioni, spiegava appunto che possono fruire del Bonus Facciate anche coloro che conseguono reddito d’impresa; non solo, ma “la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali”.
Per dirla in parole povere: se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, è logico che una detrazione “generosa” come il Bonus Facciate, che permettere di recuperare il 90% della spesa effettuata, si applichi tanto alle abitazioni quanto agli immobili d’impresa, dato che sono anch’essi parte integrante dei nostri centri urbani; di conseguenza il decoro dei centri passa necessariamente dal restauro e delle abitazioni e degli uffici.