Bonus Mobili 2021 più generoso: sale il tetto di spesa
Nel ricco comparto dei “bonus casa” prorogati di un altro anno (fino al 31 dicembre 2021) dall’ultima Legge di Bilancio, figura anche la detrazione su arredi ed elettrodomestici. In questo caso, però, spicca una novità importante rispetto alle altre detrazioni che hanno invece mantenuto il loro assetto di sempre. È stato infatti innalzato da 10.000 a 16.000 euro il tetto massimo di spesa entro il quale potrà essere applicata la detrazione relativamente all’anno d’imposta 2021. In parole povere, il 50% della spesa che andrà in detrazione potrà essere calcolato non più su 10.000 ma su 16.000 euro di acquisti, di conseguenza la massima detrazione potenziale che spetterà nell’arco delle classiche dieci quote annuali sale da 5.000 (50% di 10.000) a 8.000 euro (50% di 16.000).
“Il tetto – come spiega l’Agenzia delle Entrate – va riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione; pertanto, se si effettuano lavori di ristrutturazione su più immobili, il beneficio può spettare più volte”. Altro aspetto da notare: con la proroga di 12 mesi slitta ovviamente anche la tempistica legata al bonus, essendo quest’ultimo connesso agli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria (alla fine specifichiamo quali*) eseguiti nello stesso appartamento cui sono destinati gli arredi e/o elettrodomestici. Ebbene: per gli acquisti effettuati nel 2021, la detrazione potrà spettare soltanto se l’intervento edilizio (necessario affinché sussistano i presupposti del Bonus Mobili) è iniziato successivamente al 31 dicembre 2019.
Detto questo l’assetto regolamentare resta invariato. Il beneficio, dunque, spetta a chi già fruisce delle detrazioni per lavori di recupero del patrimonio edilizio con la conseguenza che, se, ad esempio, la ristrutturazione dell’immobile è pagata solo da uno dei due coniugi mentre all’arredo provvede l’altro, nessuno dei due avrà diritto al Bonus Mobili. Contrariamente poi a quanto previsto per il Bonus Ristrutturazioni, per quello sui mobili non è ammesso il passaggio di testimone da un beneficiario all’altro né in caso di decesso del contribuente che ne beneficiava e nemmeno in caso di vendita/cessione dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio. Pertanto, in caso di decesso del beneficiario anche il bonus cesserà a sua volta, mentre se l’immobile viene venduto prima che si sia esaurito il periodo di fruizione della detrazione, le quote non ancora utilizzate resteranno nel diritto del cedente.
La detrazione spetta unicamente per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici nuovi. Questi ultimi, se si tratta di apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica, devono essere di classe non inferiore alla A+ (alla A, in caso di forni e lavasciuga). È agevolato anche l’acquisto di elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Sono agevolabili frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Tra i mobili rientrano invece letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, credenze, comodini, materassi, apparecchi di illuminazione. Non rientra al contrario l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e altri complementi di arredo.
Presupposto fondamentale per accedere al bonus è che la data di inizio della ristrutturazione sia anteriore a quella in cui vengono sostenute le spese per l’acquisto dei mobili/elettrodomestici e tale circostanza può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia; nel caso invece di interventi per i quali non siano previsti titoli abilitativi o comunicazioni, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In ogni caso, non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo. Restano da ricordare i noti adempimenti legati all’acquisto dei beni, vale a dire il bonifico parlante bancario o postale con la specifica legislativa sulla causale oppure la transazione tracciata con carta di debito o credito (escluso, pertanto, l’utilizzo di assegni, contanti o altri mezzi di pagamento).
* Queste sono le tipologie di interventi che permettono di accedere anche al Bonus Mobili:
- manutenzione straordinaria su singoli appartamenti (ad esempio, la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, la costruzione di scale interne, l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la sostituzione di tramezzi interni, interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, come l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore, la sostituzione della caldaia);
- restauro e risanamento conservativo su singoli appartamenti (ad esempio, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti);
- ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti (ad esempio, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, l’apertura di nuove porte e finestre);
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
FONTE: CAF ACLI