Bonus Renzi 80 euro: per colf e badanti l’unica strada è il Modello 730
Il famoso “Bonus Renzi” da 80 euro non è precluso dal Modello 730 dei lavoratori domestici: per questi ultimi, di fatto, cambia solo il modo in cui viene esplicata l’attribuzione del credito nella dichiarazione dei redditi. Di solito è il datore di lavoro – quand’esso è facente funzione di sostituto d’imposta – ad attribuire direttamente gli 80 euro al dipendente nella busta paga di fine mese. In ogni caso, anche laddove il datore di lavoro omettesse erroneamente l’attribuzione del bonus in busta paga, il dipendente potrebbe comunque recuperarlo attraverso la prima dichiarazione dei redditi utile.
Lo stesso procedimento può essere appunto adottato coi lavoratori domestici. Per chi svolge infatti più o meno stabilmente lavori a domicilio (dalle colf a ore ai badanti che dimorano con gli anziani che accudiscono) l’unica strada possibile sarà quella del recupero tramite il 730 senza sostituto d’imposta. Oltretutto per queste persone vi è la certezza assoluta dell’obbligo dichiarativo, non essendo appunto le famiglie private dei datori di lavori tenuti a effettuare le ritenute fiscali sullo stipendio mensile (se hai bisogno di aiuto per la dichiarazione, puoi usufruire della nostra consulenza fiscale contattando la sede CAF ACLI più vicina, prenotando un appuntamento online, oppure registrandoti alla nostra piattaforma Il730.Online).
Dev’essere chiaro, però, che gli 80 euro cui si ha diritto sono di fatto una detrazione sulla detrazione, cioè una maggiorazione della già esistente detrazione applicata al reddito da lavoro dipendente. Ne consegue che chi sta sotto gli 8.000 euro all’anno, non pagando già di suo l’Irpef (in quanto la detrazione fino a una soglia di 8.000 euro abbatte strutturalmente l’imposta), è automaticamente escluso dal diritto degli 80 euro.
Ora, come già abbiamo detto, le detrazioni sul lavoro dipendente possono essere applicate già in corso d’anno sulle buste paga mensili dal datore di lavoro facente funzione di sostituto d’imposta, che di conseguenza applicherà anche il credito da 80 euro; viceversa, in assenza di un datore di lavoro che svolga al tempo stesso la funzione di sostituto, il lavoratore, pur nel pieno diritto di ricevere il bonus, non potrà far altro che aspettare la dichiarazione dei redditi.
È appunto il caso delle persone che svolgono servizi domestici, i cui datori di lavoro – le famiglie – non rivestendo la funzione fiscale di sostituto d’imposta, cioè non potendo effettuare le ritenute, non possono nemmeno effettuare le operazioni di conguaglio. Inoltre tali datori di lavoro non sono tenuti a rilasciare la Certificazione Unica vera e propria, ma ai sensi dell’articolo 33 comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale sono comunque tenuti a rilasciare un’attestazione da cui risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno.
In conclusione il lavoratore domestico, munito dell’attestazione reddituale rilasciata dal familiare che l’ha regolarmente assunto, dovrà indicare il proprio reddito annuo nel quadro C – sezione I del modello 730. Per l’esattezza:
- nella colonna 1 si dovrà indicare il codice 2 in quanto il reddito percepito è da lavoro dipendente;
- nella colonna 2 si dovrà indicare se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato (codice 1) o a tempo determinato (codice 2); tale informazione si evince dalla lettera di assunzione o dall’attestazione annuale dei redditi;
- nella colonna 3 si dovrà indicare il reddito percepito nell’anno di riferimento, al netto dei contributi a carico del lavoratore domestico già versati dal datore di lavoro;
- nella prima colonna del rigo C5 andranno infine indicati i giorni di lavoro dipendente prestati nell’anno, che dovranno essere rinvenibili dall’attestazione annuale dei redditi ai fini di un corretto calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente.