Bonus ristrutturazione concesso per ampliamento antisismico
Una recente risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, sovverte il noto principio secondo cui in caso di lavori con ampliamento volumetrico dell’immobile (cosiddetta “nuova costruzione”) la detrazione al 50% non attecchisce sulle spese edili legate all’ampliamento, perché in quel caso non può configurarsi un caso di ristrutturazione su una struttura già esistente, ma appunto di “nuova costruzione”. Ebbene, la risposta 195 del 30 giugno smentisce – almeno in parte – tale principio di esclusione dell’ampliamento volumetrico dall’applicazione del bonus 50%. Ciò accade nei soli casi in cui l’ampliamento stesso sia conseguente all’adeguamento antisismico dell’immobile.
Nel caso specifico le indicazioni dell’Agenzia sono state fornite a un’impresa di costruzioni che voleva capire se, “dopo aver demolito e ricostruito un edificio situato in zona sismica 2, ampliando la struttura preesistente in funzione antisismica, gli acquirenti delle abitazioni civili risultanti dall’intervento potessero fruire sia dell’agevolazione per la ristrutturazione edilizia sia del sisma-bonus”.
La risposta è stata quindi positiva, rappresentando infatti l’accrescimento volumetrico delle abitazioni – demolite e riedificate – una mera conseguenza “tecnica” scaturita dalle misure di adeguamento antisismico e non, al contrario, da una precisa volontà progettuale di ingrandimento. Ne consegue allora che l’intervento non debba essere considerato nuova costruzione e, in quanto tale, gli acquirenti delle unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione potranno fruire della detrazione.
La motivazione è facilmente desumibile dal dettato normativo che disciplina lo sconto d’imposta sulla ristrutturazione chiamando appunto in causa gli interventi descritti dal Dpr 380/2001, articolo 3, finalizzati a trasformare gli edifici attraverso “il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
In tal senso giocano un ruolo fondamentale i titoli amministrativi che autorizzano i lavori, proprio perché è da questi atti che le “innovazioni” dovranno risultare interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente anziché nuova costruzione, cosa che appunto si è verificata nel caso di specie, con l’Agenzia che sostenuta dal parere favorevole del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, ha concluso che l’operazione edile, pur avendo avuto un impatto sulla volumetria dell’immobile, vada intensa esclusivamente come adeguamento antisismico dell’edificio.