Bonus Verde: la detrazione che premia il giardinaggio
Per chi dallo scorso anno avesse effettuato delle spese “verdi” approfittando delle novità fiscali introdotte dalla manovra 2018, questo è il momento di farle valere nel 730. La dichiarazione, infatti, del 2019 è la prima in cui comincia a fare effetto il cosiddetto Bonus Verde, ultima detrazione – in senso cronologico – ad essersi “affiliata” alla grande famiglia dei bonus domestici, che abbraccia l’ampia gamma di spese dalle ristrutturazioni agli interventi di risparmio energetico fino ad arrivare agli arredi e agli elettrodomestici e da ultimo, appunto, alle aree verdi. Cerchiamo allora di capire un po’ meglio di cosa si tratta, servendoci anche delle indicazioni pratiche fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Di cosa parliamo esattamente quando nominiamo il Bonus Verde? La definizione che gli ha dato il legislatore, e che facilmente si trova anche in rete, è quella delle spese sostenute, a partire dall’anno di imposta 2018, per la “sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili”. La detrazione è pari al 36% di dette spese (la quota che un tempo spettava per le ristrutturazioni, prima che fosse innalzata all’attuale 50%).
Ovviamente, come previsto anche per gli altri bonus domestici, il beneficio “spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori”. Porte aperte, infine, “anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali”, che in tal caso farebbero scattare il bonus per il singolo condomino “nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi”.
Quindi, in buona sostanza, il legislatore non ha fatto altro che associare all’inedito Bonus Verde gli stessi identici principi applicativi già validi per le altre detrazioni appartenenti all’ambiente casa. Con un paio di novità però. La prima. Se per le ristrutturazioni è stato posto il veto sulla “nuova costruzione”, che in pratica impedisce di godere del beneficio sull’edificazione delle parti nuove rispetto a un fabbricato esistente, ai fini invece del Bonus Verde il concetto di “sistemazione” dimostra una maggiore elasticità, nel senso che anche la realizzazione ex novo di un’area eventualmente riconvertita verrebbe premiata con la detrazione del 36% (potrebbe essere il caso, ad esempio, di un cortile tutto in muratura poi riconvertito a verde).
Scrive infatti l’Agenzia nella sua guida al 730 che “sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. È pertanto agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale”. Si evince allora che il metro della detraibilità è dettato in ogni caso dal concetto di “sistemazione a verde”, a prescindere dall’entità della stessa. Quindi, per intenderci, il legislatore ammette la detrazione laddove i lavori sistemazione/rinnovo presuppongano l’esistenza pregressa di un terreno, indipendentemente dallo stato del medesimo nel momento in cui vi si mette mano.
L’altra novità rispetto alle ristrutturazioni, stavolta in senso più restrittivo, è l’impossibilità di detrarre i lavori in economia. In altri termini il Bonus Verde presuppone sempre la presenza di un progetto e di un lavoro effettuato da una ditta specializzata, sbarrando in pratica la strada al giardinaggio fai-da-te. Tuttavia, precisa l’Agenzia, “tale circostanza non esclude che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione”. Un altro NO secco riguarda infine la manutenzione ordinaria dei giardini preesistenti, tipologia di lavoro decretata non detraibile dal legislatore perché “non connessa ad un intervento innovativo o modificativo” di una certa area.
Vediamo adesso l’aspetto economico del beneficio. La detrazione del 36% viene infatti calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale e suddivisa nel solito “plafond” di dieci rate detratte singolarmente nei dieci anni successivi rispetto a quello in cui è stata effettuata la spesa. “Il predetto limite – scrive l’amministrazione – è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. In caso invece di interventi di sistemazione a verde eseguiti sulle le parti comuni di edifici condominiali la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 5000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Pertanto, ad esempio, il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali”. Da notare che se gli interventi verdi fossero realizzati su unità immobiliari di uso residenziale, ma adibite anche all’esercizio strumentale di una professione o di un’attività commerciale, la detrazione verrebbe ridotta del 50%, quindi spetterebbe la metà del canonico 36% calcolato sull’intera spesa effettuata.
Quanto infine alle modalità di pagamento ammesse, le regole in questo caso coincidono con quelle del Bonus Mobili/Elettrodomestici, nel senso che non c’è l’obbligatorietà del classico bonifico parlante, compilato con causale normativa e codice fiscale dei soggetti beneficiari, ma è sufficiente l’impiego di “strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Tali pagamenti possono quindi essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici”.