Canone RAI: domanda di esenzione vicina al traguardo
È tempo di rinnovare – o di chiedere per la prima volta – l’esenzione totale dal Canone Rai (altrimenti addebitato sulla bolletta elettrica) qualora in casa non si posseggano apparecchi televisivi o si siano compiuti (o si compieranno) 75 anni entro il 1° febbraio 2021. Normalmente il termine ordinario cadrebbe il 31 gennaio, che però quest’anno coincide con una domenica, quindi la festività fa slittare tutto di 24 ore. Destinatario dell’invio della richiesta (per non possesso della tv o per compimento dei 75 anni) è come sempre l’Agenzia delle Entrate, ma gli uffici CAF ACLI Service Roma sono comunque disponibili, in veste di intermediari abilitati, per effettuare la trasmissione dell’istanza.
Se dunque l’esenzione fosse richiesta entro il 1° febbraio 2021 sarebbe valida per l’intero 2020. Se invece venisse inoltrata dal 2 febbraio al 31 luglio, per i primi sei mesi dell’anno il Canone Rai verrebbe comunque addebitato sulla fattura dell’utenza elettrica. Attenzione però: nel caso di richiesta per compimento dei 75 anni, il requisito anagrafico da solo non basta, ma deve accompagnarsi al requisito economico del basso reddito, che fra coniugi non deve superare complessivamente gli 8.000 euro (senza conviventi titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti).
I modelli di dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esonero sono disponibili online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. È pur vero, però, che per molti la prima rata del 2021 potrebbe essere già stata addebitata sulle fatture di gennaio, quindi, per evitare che fosse addebitata, si sarebbe dovuto spedire la dichiarazione di esonero già prima di gennaio. In tal caso, la quota eventualmente versata con la bolletta di gennaio potrà essere chiesta a rimborso. Per i mesi successivi, invece, farà fede la dichiarazione di non possesso.
Va inoltre ricordato che le esenzioni legate al non possesso della tv hanno validità annuale, quindi la domanda di esonero va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti. A nulla dunque varrebbe per il 2021 l’eventuale dichiarazione di esonero già presentata lo scorso anno. Appunto per questo in apertura abbiamo fatto la distinzione fra il rinnovo dell’esonero e la prima richiesta di esonero.
Viceversa per gli ultra 75enni a basso reddito la regola funziona esattamente al contrario: cioè se dopo il primo anno le condizioni di esenzione permangono – quindi se il reddito dei due coniugi o del solo contribuente esonerato si mantiene entro gli 8.000 euro – possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se invece si superasse da un anno all’altro il limite di reddito previsto, sarebbe necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti.
Come ricorderete, è dal 2016 che le regole del Canone sono cambiate. Da quell’anno è stata infatti introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv legata all’ovvia presenza di corrente elettrica nella casa dove il contribuente ha stabilito col suo nucleo la propria residenza anagrafica. Da allora, quindi, per i titolari di un’utenza elettrica di tipo residenziale il pagamento del Canone tv avviene mediante addebito sulla bolletta, scandito in 10 rate mensili da gennaio a ottobre di ogni anno.
Per superare dunque la presunzione di possesso della tv ed evitare l’addebito in fattura, i cittadini che effettivamente non possiedono nessuna tv, devono presentare una dichiarazione specifica all’Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione può essere utilizzata anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv.
I contribuenti possono inviarla direttamente utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati come CAF ACLI Service Roma. Se invece non fosse possibile l’invio telematico, è prevista anche la presentazione del modello tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, ma sarà necessario, in questo caso, allegare anche un documento di riconoscimento.