Canone Rai: per l’esonero in bolletta c’è tempo fino al 31 gennaio
Una settimana ancora per garantirsi, sull’intero 2019, l’esonero dal canone Rai addebitato sulla bolletta elettrica se in casa non si possiede un apparecchio televisivo. Il 31 gennaio, come di consueto, scade il termine per l’inoltro all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di non addebito del canone in caso di non possesso della tv.
Quindi, se la dichiarazione di non possesso venisse inoltrata solo dal 1° febbraio in poi, come minimo per i primi sei mesi dell’anno il canone Rai verrebbe comunque addebitato sulla fattura dell’utenza elettrica. Insomma, i ritardatari dell’ultima ora rischiano di pagare un’imposta di fatto non dovuta, visto che i tempi a disposizione per inviare la dichiarazione ai fini dell’esonero per tutto il 2019 sono partiti dal 1° luglio 2018.
Da febbraio, invece, e fino al 30 giugno, i canali per l’invio dell’istanza di esonero saranno sempre attivi, ma solo per il secondo semestre luglio-dicembre 2019. Il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione è disponibile online. È pur vero che per molti la prima rata del 2019 è già scattata nelle fatture di gennaio, quindi, per evitare che fosse addebitata, si sarebbe dovuto spedire la dichiarazione già prima di gennaio.
Se allora la quota di canone fosse già stata pagata con la prima bolletta elettrica dell’anno, questa potrà essere in ogni caso chiesta a rimborso. Per i mesi successivi, invece, farà fede la dichiarazione di non possesso. Va inoltre specificato che la dichiarazione ha validità annuale, quindi va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti. A nulla dunque varrebbe, per il 2019, l’eventuale dichiarazione di esonero già presentata lo scorso anno.
Le regole del “nuovo” abbonamento tv sono già in circolo da tre anni. È stata infatti la Legge di Stabilità per il 2016 a introdurre la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica, prevedendo inoltre che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
Per superare allora questa presunzione, ed evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare la suddetta dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, la quale può essere utilizzata anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv.
Come accennavamo il modello dichiarativo è disponibile online sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai (www.canone.rai.it). I contribuenti possono inviarlo direttamente, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (le sedi CAF ACLI sono disponibili, cerca la nostra sede più vicina).
Nel caso invece non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.