Certificazione unica prorogata al 30 aprile
Certificazioni Uniche prorogate al 30 aprile; più tempo per mettersi in regola coi benefici prima casa; e acconti d’imposta con metodo previsionale alleggeriti da sanzioni e interessi. Queste, fra le altre, sono alcune delle misure degne di nota nel pacchetto fiscale del Decreto Liquidità pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile, ossia il provvedimento con cui il Governo è andato in soccorso alle imprese colpite dall’emergenza COVID con aperture di credito per 400 miliardi di euro, la famosa “potenza di fuoco” evocata dal premier Conte nella conferenza stampa dello scorso 7 aprile per fronteggiare la crisi in atto. Vediamo quindi nel dettaglio cosa dispongono i tre provvedimenti cui accennavamo.
Sulle Certificazioni Uniche 2020, ovvero i “modelli” riepilogativi dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (con annesse trattenute e detrazioni) che i sostituti d’imposta sono tenuti ogni anno, in riferimento all’annualità precedente, a consegnare a lavoratori e amministrazione, il discorso è presto fatto: tanto il termine di consegna al lavoratore, quanto quello di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate (quest’ultimo ai fini della predisposizione delle dichiarazioni precompilate 2020), che già in precedenza avevano subito uno slittamento al 31 marzo, sono adesso ulteriormente prorogati al 30 aprile senza il rischio di incorrere nella sanzione per invio tardivo.
“Tale previsione – come spiega l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9/E del 13 aprile – è volta a consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi”. La precisazione poi del legislatore sull’assenza di sanzioni nell’eventualità che i sostituti approfittino dell’ulteriore finestra fino al 30 aprile per la consegna/trasmissione delle CU è, diciamo così, un rafforzativo per confermare ciò che di fatto lo stesso articolo 22, primo comma, del Decreto Liquidità definisce come “termine prorogato”.
Sul fronte invece delle compravendite prima casa, il decreto congela ogni scadenza fino al 31 dicembre 2020. A essere coinvolte sono quindi tutte le persone che abbiano acquistato un immobile residenziale sulla cui cessione siano state applicate le agevolazioni prima casa, che in effetti a seconda dei casi possono essere soggette a determinate scadenze temporali laddove il beneficio fiscale sull’acquisto presupponga l’obbligo di spostamento da una residenza all’altra, oppure implichi la cessione di una precedente abitazione anch’essa acquistata beneficiando delle agevolazioni.
Cos’è allora che viene sospeso? Anzitutto individuiamo il periodo, che in fin dei conti copre l’intero 2020, perché le sospensioni dei termini, si legge nella Circolare AdE 9/E, “per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa” sono valide dal 23 febbraio al 31 dicembre. Di conseguenza, il conto alla rovescia sui predetti termini ripartirà dal 1° gennaio 2021 su questi tre adempimenti:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
In linea generale, quindi, per gli adempimenti il cui conto alla rovescia sia partito prima del 23 febbraio (inizio della sospensione), il conteggio del periodo residuo ripartirà dal 1° gennaio 2021, mentre per quelle eventuali azioni compiute all’interno della finestra di sospensione, quindi tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, il conto alla rovescia ai fini dell’adempimento comincerà direttamente dal 1° gennaio 2021.
Chiudiamo con gli acconti. Con le norme introdotte nel Decreto Liquidità il legislatore incoraggia i contribuenti a calcolare gli acconti “per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”, facendo quindi riferimento a entrambe le rate di acconto sull’anno 2020 (ai fini Irpef, Ires, Irap, Cedolare secca), con metodo previsionale anziché storico. È noto come sia il metodo storico quello più diffuso e sicuro, proprio perché permette di calcolare l’acconto sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Tuttavia col dilagare dell’emergenza saranno in molti coloro che a fine 2020 si ritroveranno con redditi purtroppo inferiori rispetto al 2019, e di conseguenza con imposte più basse, cosicché la norma agevola chiunque volesse optare per il calcolo previsionale anziché storico, visto che il previsionale permetterebbe di pagare acconti certamente più bassi perché commisurati sulla stima di quello che verosimilmente sarà il reddito 2020.
In tal senso l’incoraggiamento del legislatore consiste nella “non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20 per cento)”.