Donazioni Onlus: il Fisco dice alt sulla cumulabilità
Si fa presto a dire ONLUS, ma quando poi è il momento di decidere che strada intraprendere nel Modello 730 ai fini dei benefici fiscali che possono scaturire da una donazione fatta a questa o quell’altra organizzazione benefica, qualche dubbio è sempre in agguato. In effetti il discorso della detraibilità o deducibilità delle cosiddette “erogazioni liberali” alle ONLUS non è esattamente di presa immediata, e l’indecisione dei molti contribuenti che di frequente chiedono numi ai CAF su come sfruttare i bonifici certificanti le somme elargite in corso d’anno, è del tutto comprensibile. La questione, oltretutto, si è complicata ulteriormente da quest’anno, cioè dalle dichiarazioni 2019 sul 2018, visto che ai benefici fiscali sulle donazioni si è aggiunta una voce in più: quella degli enti del Terzo Settore.
Facciamo dunque un passo alla volta. Iniziamo con l’inquadrare le ONLUS dal punto di vista normativo. Su di loro è stato promulgato nel 1997 un apposito decreto legislativo, il n. 460 in materia di “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”: le ONLUS appunto, tra cui figurano “le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti (…) prevedono espressamente” determinati obblighi come “l’esclusivo perseguimento della solidarietà” o lo svolgimento di attività quali l’assistenza sociale, la beneficenza, l’istruzione, lo sport, la cultura, ecc.
Detto questo, caliamoci nell’aspetto fiscale che più ci preme. L’indecisione del contribuente nasce sostanzialmente dal fatto di non riuscire a capire se una certa erogazione sia deducibile o detraibile, o se addirittura possa essere entrambe le cose. Ovviamente no, la stessa somma donata non potrà mai godere di due sconti fiscali contemporaneamente, quindi bisognerà decidere. È chiaro che sulla scelta specifica non esistono regole adattabili a priori, se non quella della banalissima e sacrosanta convenienza economica, che però non può essere verificata in altro modo se non mettendo il CAF nella condizione di esaminare direttamente la posizione complessiva della persona.
Sul piano ad esempio della deduzione, le somme erogate “in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS” possono essere sottratte dal reddito imponibile (su cui poi verrà calcolata l’Irpef lorda) nel limite del 2% del reddito stesso. Cioè in pratica: se la mia donazione equivale a più del 2% del reddito complessivo che sto dichiarando, potrò comunque dedurla entro la soglia del 2%. Non solo, perché ai sensi dell’art. 83, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore), le erogazioni effettuate in denaro o in natura dal gennaio 2018 a favore degli enti del Terzo settore (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Ci sono poi altre due soluzioni:
- la detrazione pari al 26% (calcolato su donazioni di massimo 30.000 euro) delle erogazioni in denaro di massimo 30.000 euro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (Rigo E8/E10, cod. 61);
- la detrazione pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro (anche qui di massimo 30.000 euro) o in natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (Rigo E8/E10, cod. 71).
Vediamole singolarmente. Nel caso della detrazione pari al 26%, l’erogazione deve aver avuto come destinataria una ONLUS o un’iniziativa umanitaria, laica o religiosa, gestita da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Nel caso invece della detrazione al 30%, quest’ultima è in pratica un copia-incolla della deduzione nel limite del 10% del reddito valida per le somme erogate dal gennaio 2018 all’indirizzo a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Quindi in pratica è necessario, per poter detrarre con l’aliquota al 30%, che tali associazioni di promozione sociale siano “iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento Bolzano, previste dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”. Ad ogni modo l’Agenzia delle Entrate ci facilita il compito pubblicando direttamente sul suo sito l’elenco completo delle organizzazioni.
Come abbiamo già detto, nessuna di queste agevolazioni è cumulabile con un’altra. Quindi, per intenderci, se scelgo di dedurre una certa somma non potrò al tempo stesso detrarla. Bisogna altrettanto aver chiaro che le due deduzioni e le due detrazioni partono da presupposti distinti, perché appunto si riferiscono a ONLUS diverse, ma a parte questa distinzione di fondo, per il resto tutti i benefici presentano regole identiche dal punto di vista documentale e operativo. È dunque necessario che le erogazioni siano state effettuate non in contati ma tramite versamenti che ne garantiscano la tracciabilità, vedi il bonifico (in banca o alla posta) oppure bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Quanto alla documentazione, il sostenimento dell’onere sarà quindi provato “dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso invece di pagamento con assegno bancario o circolare, o comunque nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata”.