Ecobonus e Sismabonus: regole gemelle sulla cessione del credito
Ecobonus e Sismabonus viaggiano in parallelo, cedibili entrambi – con le stesse identiche regole – sia per i lavori condominiali, sia per quelli sulle singole abitazioni. L’ultima “apertura” è stata introdotta dal gennaio 2018 (Legge di Bilancio dell’anno scorso) quando appunto il legislatore è intervenuto ampliando la possibilità – fino a quel momento limitata ai soli lavori sulle parti comuni condominiali – di cedere la detrazione anche nel caso degli interventi effettuati in privato.
Tale possibilità vale tanto per i soggetti appartenenti alla cosiddetta no tax area – cioè in sostanza coloro che avendo redditi troppo bassi non hanno margini di manovra per poter beneficiare delle detrazioni teoricamente spettanti perché eccedenti l’imposta stessa –, tanto per quelli capienti che fanno (o potrebbero fare) la dichiarazione applicando normalmente i bonus in relazione alle spese effettuate; spese, quindi, che andrebbero a diminuire l’imposta dovuta.
La novità della cessione del credito aperta ai lavori su abitazioni private è stata anche riportata dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare 11/E del 18 maggio 2018: “La legge di bilancio 2018 – scrive l’AdE – ha, infine, esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari confermando che:
- il predetto credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
- il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.”
Per l’esattezza la citata Circolare 11/E del maggio 2018 era riferita soltanto alla cessione dell’Ecobonus, cioè del credito corrispondente alla detrazione sulle spese per interventi di efficienza energetica. Poi però, sempre l’Agenzia delle Entrate, ha fatto uscire a luglio 2018 la Circolare 17/E, nella quale ha specificato che anche per la cessione del credito corrispondente alla detrazione sugli interventi antisismici effettuati tra il 2017 e il 2021 (cd Sismabonus) sono valide le stesse disposizioni contenute nella stessa Circolare n. 11/E.
Quindi in pratica va rimarcato il fatto che sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus “la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta”. Per quel che riguarda invece i soggetti “cessionari” (cioè coloro ai quali può essere destinata la cessione), l’amministrazione elenca i seguenti:
- i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
- i soggetti privati (non solo persone fisiche, ma anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata);
- banche e intermediari finanziari, questi ultimi però solo nell’ipotesi di cessione del credito da parte di un contribuente no tax area.
Ma nel concreto cosa occorre fare? Il condòmino che cede il credito deve in buona sostanza comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, “l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale”.
L’amministratore dal canto suo comunicherà la denominazione, il codice fiscale del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto nonché l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, e consegnerà al condòmino stesso la certificazione delle spese a lui imputabili, sostenute nell’anno precedente.