FAMIGLIE NUMEROSE: UN SOSTEGNO AL REDDITO DAI COMUNI CON L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e con patrimoni e redditi limitati, dunque in stato di bisogno, è previsto dai Comuni un assegno per il nucleo familiare come forma di sostegno economico.
Differente dall’assegno al nucleo familiare riconosciuto dall’INPS ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, il trattamento di famiglia in questione venne introdotto dal 1998, inizialmente per i soli cittadini italiani, poi esteso ai cittadini comunitari ed extracomunitari titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.
Nel 2013, a causa di ripetute procedure di infrazione per violazione degli obblighi comunitari, il beneficio venne esteso anche ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.
L’importo di 144,42 euro, nella misura intera per l’anno 2019, viene concesso dal Comune di residenza ed erogato dall’INPS per tredici mensilità in presenza delle seguenti condizioni:
- il nucleo familiare deve essere composto da almeno un genitore e tre figli minori, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito non è soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se iscritto nella famiglia anagrafica del richiedente, si trova in affidamento presso terzi;
- il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare richiedente deve essere entro 8.745,26 euro (valore per l’anno 2019);
L’assegno viene riconosciuto dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni richieste, salvo che il terzo figlio nasca nel corso dell’anno: in questo caso l’assegno spetta dal primo giorno del mese in cui il requisito viene soddisfatto.
La domanda va presentata al proprio Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, allegando una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità.
L’assegno non è imponibile fiscalmente ed è totalmente cumulabile con analoghe prestazioni erogate dagli enti locali o dall’INPS.
Il Comune, verificata la presenza di tutti i requisiti richiesti, darà mandato di pagamento all’INPS che provvederà all’erogazione con cadenza semestrale posticipata.
Il diritto a beneficiare dell’Assegno per il Nucleo Familiare termina dal 1 gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico, e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui non si verifica il requisito della composizione del nucleo.