Figli a carico; per i non residenti detrazione out
La residenza all’estero è incompatibile con le normali detrazioni fiscali a vantaggio di coloro che, al contrario, risiedono fiscalmente sul territorio italiano, salvo che non si dimostri di essere dei “non residenti Schumacker”, e dunque di poter beneficiare delle stesse detrazioni e deduzioni previste per i contribuenti italiani.
A precisarlo è la risposta 207 del 9 luglio che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in riferimento al quesito posto da un cittadino italiano residente all’estero, che però, per via del possesso in Italia di due immobili affittati, è tenuto comunque a presentare la dichiarazione nel nostro Paese, pagando le relative imposte sul reddito percepito dalla locazione. Fin qui tutto chiaro: il dubbio sorgeva però sulla possibilità – spettante, a detta del cittadino – di poter usufruire, contemporaneamente al pagamento dell’Irpef sull’affitto, della detrazione sui figli a carico, cosa invece che l’Agenzia gli ha negato proprio per il fatto della residenza stabilita all’estero.
L’Agenzia ha premesso anzitutto che sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza; detto ciò, nella legislazione interna degli Stati contraenti, per poter applicare le norme delle convenzioni contro le doppie imposizioni, il concetto di “residenza fiscale” poggia su tre punti fondamentali, secondo i quali sono considerati residenti in Italia:
- tutte le persone iscritte, per la maggior parte del periodo d’imposta (quindi per almeno 183 giorni, essendo l’anno fatto di 365, ndr) nelle anagrafi della popolazione residente,
oppure hanno nel territorio dello Stato:
- il domicilio
- o la residenza.
Bisogna poi ricordare l’altro aspetto altrettanto sostanziale, e cioè che questi tre requisiti sono fra loro alternativi: è quindi sufficiente che se ne verifichi anche uno solo per essere considerati fiscalmente residenti in Italia. Va da sé che mancando tutti e tre i presupposti il soggetto è considerato non fiscalmente residente in Italia. E tale appunto è la condizione del cittadino cui è rivolta la risposta dell’Agenzia. La residenza è quindi fondamentale per capire quale sia il “centro” geografico nel quale si concentrano tanto gli oneri quanto i vantaggi fiscali di un qualunque cittadino, chiamato appunto a versare le imposte sui redditi in quello specifico Stato di residenza, a prescindere dal luogo in cui siano stati prodotti i redditi stessi. Al tempo stesso, versando le imposte allo Stato in cui risulta residente, il cittadino godrà al tempo stesso di quei vantaggi fiscali riconosciuti ai residenti in termini di detrazioni e deduzioni.
In mancanza però della residenza – e veniamo appunto al caso in esame – il discorso si ribalta, nel senso che se un cittadino produce dei redditi in un certo Stato dove però non è residente, sarà certamente tenuto a pagare in quel medesimo Stato le imposte relative a quei redditi, senza però aver diritto a scomputare dal reddito o dall’imposta lorda detrazioni e deduzioni come quelle relative ai carichi di famiglia. In conclusione, da quanto emerge nell’interpello, l’istante, pur dovendo versare all’erario italiano l’imposta sui redditi da locazione per gli immobili che detiene sul territorio dello Stato, non essendo fiscalmente residente in Italia, non potrà comunque godere della detrazione per i figli a carico.
Resta comunque aperta la finestra dei “non residenti Schumacker” cui accennavamo in apertura. La cui condizione di queste persone è infatti del tutto assimilabile ai normali residenti italiani. “Tale regime – spiega l’Agenzia – estende la disciplina di determinazione dell’imposta (e relative agevolazioni) prevista per i residenti anche ai non residenti che producono almeno il 75% del loro reddito complessivo nel nostro Paese, a patto che il contribuente non usufruisca di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza. Altra condizione per beneficiare delle stesse detrazioni dei contribuenti residenti è che il soggetto interessato risieda in uno Stato con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni”.