Imu, acconto: effetto Covid solo per gli immobili turistici
Nell’insieme delle norme che in ambito tributario hanno risentito della diffusione dell’epidemia (vedi la sospensione di verifiche, contenziosi, accertamenti o lo stesso spostamento del 730 a settembre) non è apparsa, come un po’ ci si aspettava, la maxi-proroga dell’acconto Imu, che resta quindi fissato – fatta eccezione per gli immobili del settore turistico, del tutto esentati dal versamento – alla data canonica del 16 giugno, entro la quale andrà pagato il 50% dell’imposta dovuta sul 2020 per le abitazioni principali di lusso e in generale per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali (per avere assistenza su calcolo e versamento ci si può rivolgere al nostro Contact Center 02.800.22.800 o prenotare online tramite l’area riservata myCAF).
A tal riguardo, l’unico spostamento “significativo” è stato quello adottato dal Decreto Rilancio, che ha uniformato al 31 luglio 2020 il termine entro il quale i Comuni dovranno provvedere all’approvazione degli atti deliberativi (le aliquote in buona sostanza) in materia appunto di Imu e di Tari. Questo per molti possessori di case, se non per la stragrande maggioranza, vorrà dire in pratica che l’acconto del 16 giugno potrà essere versato sulla base delle vecchie aliquote 2019, a meno che il Comune non decida di approvare la delibera 2020 prima della scadenza di giugno, anziché aspettare il 31 luglio.
Ma cosa prevede la normativa nazionale? Il 2020 sarà ufficialmente il primo anno senza Tasi, abrogata dalla Legge di Bilancio 2020. Un’abrogazione di fatto, però, solo formale, visto che tra Imu e Tasi è stata effettuata una fusione che ha portato sì alla cancellazione (sulla carta) della seconda, ma generando al contempo l’aggravio della prima. Se insomma fino al 2019 abbiamo avuto la coesistenza di due imposte, Imu e Tasi, la cui somma, se applicate entrambe, non avrebbe potuto oltrepassare l’aliquota massima raggiungibile dall’Imu pari al 10,6 per mille, viceversa dal 2020, pur restando in vigore la sola Imu, il risultato concreto è stato quello di ritrovarsi con un’imposta che in alcuni casi potrebbe arrivare comunque a toccare quota 11,4 per mille.
Spieghiamo perché. Anzitutto la Legge di Bilancio 2020 stabilisce che “per gli immobili diversi dall’abitazione principale (…) l’aliquota di base è pari allo 8,6 per mille e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 10,6 per mille o diminuirla fino all’azzeramento”. Fin qui tutto come prima: aliquota massima pari al 10,6 per mille. Il problema sorge dopo, quando il legislatore stabilisce che “a decorrere dall’anno 2020 i Comuni possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’10,6 per mille sino all’11,4 per mille, in sostituzione della maggiorazione Tasi (…) nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. I Comuni (cioè quelli che già applicavano la maggiorazione della Tasi, ndr) negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”.
Il legislatore in pratica sta facendo riferimento alla maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille che era stata prevista per gli anni 2014 e 2015 e che i Comuni potevano mantenere anche per gli anni 2016 e 2017. Quindi, sostanzialmente, il risultato pratico dell’abrogazione della Tasi è stato quello di reintrodurre la possibilità di appesantire l’Imu al di là della soglia massima del 10,6 per mille, fino appunto all’11,4. Un’imposta è uscita dalla porta, ma di fatto è come se non se ne fosse mai andata.