Indennità Covid ai lavoratori confermate per aprile e maggio
Dal Decreto Rilancio è arrivata la seconda e terza mandata (per aprile e maggio) sui bonus a professionisti e altre tipologie di lavoratori – quali Co.co.co. o stagionali del turismo – che il precedente Decreto Cura-Italia aveva istituito per il solo mese di marzo. Si tratta in alcuni casi di una semplice conferma, e in altri anche di un rafforzo sull’importo dei “famosi” 600 euro previsti appunto per marzo (per le domande occorre procedere tramite il sito www.inps.it utilizzando il servizio “Richiesta PIN”, o chiamando il numero verde 803.164 oppure 06.164164, altrimenti rivolgendosi al Patronato ACLI).
Vediamo allora caso per caso, partendo comunque dalla premessa generale che nessuna dell’indennità di cui ci accingiamo a parlare sarà fiscalmente imponibile. Anzitutto l’articolo 84 del Decreto Rilancio apre sulla conferma – per il mese di aprile – dell’indennità pari a 600 euro a quei soggetti che già ne erano stati beneficiari a marzo 2020, vale a dire “liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”.
Poi nell’evolversi dell’articolo (commi 4 e 5) troviamo le conferme – sempre per il solo aprile 2020 – della medesima indennità di 600 euro per:
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data dello scorso 17 marzo (entrata in vigore del Decreto Cura-Italia, ndr).
Altra “conferma”, ma stavolta al ribasso, in uno strano distinguo tra “figli e figliastri”, è quella del comma 7, riferito cioè agli “operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo”, i quali percepiranno sì la loro indennità di aprile, ma ridotta di 100 euro, quindi non più 600 ma 500 euro. Il distinguo figli/figliastri emerge inoltre ancora più netto dai commi 2 e 3 dell’articolo 84, che in riferimento al mese di maggio dispongono l’innalzamento dell’indennità da 600 a 1000 euro per le sole categorie dei:
- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL Rilancio, ndr), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (“A tal fine il reddito – spiega la norma – è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti”);
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL Rilancio, ndr);
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore DL Rilancio, ndr);
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore DL Rilancio, ndr).
E sempre in questa strana ottica di distinguo figli/figliastri, sui mesi di aprile e maggio l’articolo 84 del DL Rilancio (comma 10) conferma a 600 euro (quindi non la innalza a 1000) l’indennità di marzo per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del DL Cura-Italia 18/2020; viene comunque introdotta (comma 8) una nuova indennità pari a 600 euro per quei lavoratori dipendenti e autonomi tenuti fuori dal precedente Cura-Italia “che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro”. Si tratta delle seguenti categorie così individuate:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Infine, gli stessi lavoratori elencati nel comma 8 non devono essere titolari:
- di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- di pensione.